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Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali firmati a Bruxelles il 17 aprile 1957: a) Protocollo sui privilegi e sulle immunita' della Comunita' economica europea; b) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunita' economica europea; c) Protocollo sui privilegi e sulle immunita' della Comunita' europea dell'energia atomica; d) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia. della Comunita' europea dell'energia atomica

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Bruxelles il 17 aprile 1957:

  1. a) Protocollo sui privilegi e sulle immunita' della Comunita' economica europea;

  2. b) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea;

  3. c) Protocollo sui privilegi e sulle immunita' della Comunita' europea dell'energia atomica;

  4. d) Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia della Comunita' europea dell'energia atomica.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi suddetti a decorrere dal giorno dell'entrata in vigore del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea e del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica.

Art. 3

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 150 del Trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, 21 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia allegato al Trattato stesso, 177 del Trattato che istituisce la Comunita' economica europea e 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia allegato al Trattato stesso, gli organi della giurisdizione ordinaria e speciale emettono ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza, con cui fu sollevata la questione, dispongono l'immediata trasmissione degli atti alla Corte di giustizia e sospendono il giudizio in corso.

2. A cura della Cancelleria, copia in carta libera della ordinanza suddetta e' inviata, insieme agli atti di causa, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, alla Cancelleria della Corte di giustizia.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - PELLA - TAMBRONI -
GONELLA - ANDREOTTI -
MEDICI - MORO - COLOMBO
- ANGELINI - GAVA -
GUI - CARLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA