Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 4 febbraio 1970, causa 13/69
Epigrafe
Nella causa 13-69
AUGUST JOSEPH VANEICK, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Ispra, con l'avvocato Ernest Arendt, Centre Louvigny, 34 b/IV, rue Philippe-II, Lussemburgo,
ricorrente,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Jürgen Utermann, in qualità di agente, e con domicilio eletto a Lussemburgo, presso il sig. Émile Reuter, consigliere giuridico della Commissione, 4, boulevard Royal,
convenuta,
causa avente ad oggetto :
l'annullamento della decisione di destituzione del ricorrente, adottata dalla Commissione delle Comunità europee il 18 dicembre 1968,
il risarcimento dei danni,
LA CORTE (Prima Sezione)
composta dai signori: R. Monaco, presidente di Sezione (relatore) ; A. M. Donner e J. Mertens de Wilmars, giudici; K. Roemer, avvocato generale; A. Van Houtte, cancelliere,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Con sentenza 11 luglio 1968 (causa 35/67) la Corte di giustizia annullava la decisione della Commissione CEEA del 4 luglio 1967, con la quale il ricorrente veniva destituito dopo essere stato sottoposto a procedimento disciplinare.
paragrafo 2
Nella motivazione della sentenza, la Corte affermava che il procedimento dinanzi al consiglio di disciplina e il parere formulato da quest'ultimo erano regolari, ma la decisione di destituzione impugnata era illegittima, in quanto l'audizione dell'interessato prevista dall'art. 7, 3o comma, dell'allegato IX allo statuto del personale non si era svolta in conformità a tale disposizione. A seguito di questa sentenza, il 20 luglio 1968 il ricorrente inviava alla Commissione una lettera in cui si diceva «disposto a mettere le (sue) attitudini al servizio della nuova Commissione» e dichiarava : «Resto a completa disposizione della Commissione per l'attuazione di quanto sopra, nonostante che l'attività da me intrapresa a seguito della decisione annullata dalla Corte richieda un notevole dispendio di energie … Per la regola, desidero nello stesso tempo, in quanto ciò sia possibile, ottemperare con la presente agli obblighi derivanti dall'art. 12, 3o comma, dello statuto riguardo alla suddetta attività».
paragrafo 3
La Commissione rispondeva con lettera del 1o agosto 1968 in cui, dopo aver precisato che i problemi relativi alla reintegrazione del ricorrente erano «attualmente all'esame», essa affermava : «Tuttavia, dato che la Sua lettera sembra far intendere che Ella abbia nel frattempo trovato da svolgere altrove un'attività professionale, Le sarà possibile, qualora preferisca continuare tale attività, chiedere che Le sia concessa l'aspettativa per motivi personali o, eventualmente, le ferie annuali cui Ella ha ancora diritto».
paragrafo 4
Con lettera del 12 agosto 1968, il ricorrente precisava che la sua nuova attività consisteva in «lavori indipendenti, in relazione con la futura evoluzione della tecnologia e della società», che essa presentava quindi «un interesse fondamentale molto generale» ed a suo avviso non avrebbe dovuto, «come tale, intralciare in alcun modo l'esecuzione di quanto la Commissione avrebbe potuto proporre al fine di facilitare la soluzione del problema della (sua) reintegrazione».
paragrafo 5
Con lettera del 20 settembre 1968, la Direzione generale del personale e dell'amministrazione convocava il ricorrente «per regolarizzare la (sua) posizione amministrativa a seguito della sentenza della Corte … e per esaminare con (lui) d'urgenza i vari aspetti della (sua) posizione amministrativa».
paragrafo 6
Il 3 ottobre 1968 aveva quindi luogo un colloquio fra le parti.
paragrafo 7
Con lettera del 20 novembre 1968, il Direttore generale del personale e dell'amministrazione comunicava al ricorrente che il 13 novembre la Commissione aveva incaricato tre dei suoi membri di sentirlo, a norma dell'art. 7, 3o comma, dell'allegato IX allo statuto, e lo convocava alla riunione fissata a tale scopo per il 10 dicembre 1968.
paragrafo 8
Il ricorrente, con lettera del 6 dicembre 1968, faceva sapere alla Commissione che «viste le circostanze», egli non avrebbe avuto «nulla da dire, fuorché formulare le (sue) riserve». Egli aggiungeva : «Stando così le cose, penserei, a meno che la Commissione non esiga espressamente qualche altra cosa da me, di aver risposto in modo sufficiente alla sua richiesta».
paragrafo 9
I tre membri incaricati dell'audizione decidevano perciò di riferire verbalmente sulla questione alla Commissione, presentandole delle proposte circa l'ulteriore iter del procedimento.
paragrafo 10
Il 18 dicembre 1968, la Comissione decideva di destituire il ricorrente, con effetto dal 1o gennaio 1969. Tale decisione, notificata all'interessato con lettera del 20 dicembre 1968, costituisce l'oggetto del presente ricorso.
paragrafo 11
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Prima Sezione della Corte ha deciso di non procedere ad istruttoria.
paragrafo 12
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza dell'11 novembre 1969.
paragrafo 13
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 27 novembre 1969.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Il ricorrente conclude che la Corte voglia :
paragrafo 2
1) Annullare la decisione del 18 dicembre 1968 per vizio di forma sostanziale, per eccesso — se non per sviamento — di potere e per errore di fatto. Di conseguenza statuire che il ricorrente ha diritto allo stipendio e ad ogni altra indennità ed assegno spettantigli come dipendente dal 1o gennaio 1969.
2) Statuire che la convenuta deve rimborsare al ricorrente le spese da questo sostenute a seguito del procedimento disciplinare di cui all'art. 10 dell'allegato IX dello statuto.
L'entità della somma da rimborsare è fissata in 25000.— FB.
3) Statuire che la decisione impugnata è stata adottata irregolarmente e costituisce una «faute de service» da parte della convenuta, che dovrà quindi risarcire il danno patito dal ricorrente nella misura che piacerà alla Corte stabilire.
4) Porre le spese processuali a carico della convenuta.
paragrafo 3
La convenuta conclude che la Corte voglia :
paragrafo 4
1) Respingere ì mezzi e le conclusioni formulate dal ricorrente.
2) Porre a suo carico le spese, nella misura prevista dall'art. 70 del regolamento di procedura.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti
paragrafo 1
I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue :
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità
paragrafo 1
La convenuta non solleva alcuna eccezione sulla ricevibilità del ricorso. Per quanto riguarda la richiesta di rimborso delle spese sostenute dal ricorrente durante il procedimento disciplinare, essa fa tuttavia osservare che la Corte ha già deciso, nella sentenza 35/67, che essendo stata annullata la decisione disciplinare, il testo dedotto dal ricorrente a sostegno di questo capo della domanda non si poteva applicare, poiché fino a quel momento non era stata inflitta alcuna sanzione disciplinare. Poiché la situazione sarebbe la stessa in caso di annullamento della decisione controversa, la relativa conclusione va disattesa fin d'ora.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › A — Sulla domanda di annullamento › 1. La violazione dell'art. 7, 3o comma, dell'allegato IX allo statuto
paragrafo 1
Il ricorrente precisa che, a norma di tale disposizione, l'autorità che ha il potere di nomina deve decidere «entro il termine massimo di un mese» dalla data di trasmissione del parere del consiglio dì disciplina.
paragrafo 2
Poiché nella fattispecie questo parere è stato trasmesso il 26 giugno 1967, la decisione di destituzione controversa, adottata il 18 dicembre 1968, è intervenuta tardivamente e quindi è nulla ai sensi della stessa disposizione surricordata.
paragrafo 3
Da tale nullità deriva la necessità di considerare inefficaci e nulli sia il procedimento disciplinare che il parere del consiglio di disciplina. L'inefficacia di questi atti non è che la logica conseguenza della inosservanza del termine stabilito dall'art. 7, 3o comma, dell'allegato IX allo statuto.
paragrafo 4
La convenuta ribatte che la tesi del ricorrente, qualora sia intesa a far decorrere il termine di un mese dalla data del parere del consiglio di disciplina, giungerebbe alla conseguenza illogica che la Corte, quando statuisce su un ricorso in materia disciplinare ed annulla la decisione che infligge una sanzione in esito al procedimento disciplinare, dovrebbe necessariamente annullare l'intero procedimento. La Corte si troverebbe perciò nell'impossibilità giuridica di limitare l'annullamento alla decisione finale, come ha fatto nella sentenza 35/67, facendo salvi il procedimento dinanzi al consiglio di disciplina ed il parere di quest'ultimo.
paragrafo 5
Qualora invece il ricorrente intenda far decorrere il termine suddetto dal giorno della notificazione della sentenza 35/67 alla Commissione, la sua tesi fa sorgere il problema della portata da attribuire all'art. 7, 3o comma, già menzionato. In quanto esso stabilisce il termine di un mese, tale articolo costituisce indubbiamente una «lex imperfecta», poiché non prevede espressamente sanzioni per l'inosservanza del termine stesso. Si tratta di una disposizione ispirata dalla preoccupazione di una buona gestione amministrativa, come quelle di cui si hanno numerosi esempi nel diritto degli Stati membri in materia di procedura penale.
paragrafo 6
D'altra parte, non si può accusare la Commissione di aver ritardato senza giustificato motivo la decisione finale. Il procedimento seguito, dalla sentenza della Corte 15 luglio 1968 fino alla decisione 18 dicembre 1968, dimostra al contrario che la Commissione si è costantemente preoccupata di adempiere il suo dovere di assistenza nei confronti del ricorrente.
paragrafo 7
Il ricorrente eccepisce ch'egli non intende contestare la sentenza della Corte dell'11 luglio 1968, che affermava la legittimità del procedimento disciplinare e del parere del consiglio di disciplina. Dall'inosservanza del termine di un mese egli trae semlpicemente la conseguenza logica dell'inefficacia di tali atti.
paragrafo 8
Gli argomenti che la convenuta attinge dal diritto interno non hanno alcun valore, poiché si riferiscono a situazioni giuridiche diverse da quella in esame, in cui si tratta di un termine in materia disciplinare. Questo ha decisamente il carattere di termine di decadenza come, in diritto interno, il termine di appello o, in diritto comunitario, i termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello statuto.
paragrafo 9
L'atteggiamento dei rappresentanti della Commissione in occasione del colloquio del 3 ottobre 1968 è difficilmente conciliabile col «dovere di assistenza», al quale la convenuta pretende di essersi ispirata nei suoi confronti. In tale occasione, infatti, il Direttore generale del personale e dell'amministrazione gli aveva comunicato che la Commissione intendeva destituirlo e perciò gli aveva consigliato di precorrere gli eventi dando le dimissioni.
paragrafo 10
La convenuta oppone che il ricorrente non sembra tener conto «del fatto stesso che esisteva un procedimento disciplinare il quale, vista la gravità delle infrazioni contestate, comportava per lui un grave rischio».
paragrafo 11
L'inosservanza del termine previsto dall'art. 7, 3o comma, dell'allegato IX allo statuto dev'essere imputata, in gran parte, a ragioni indipendenti dalla volontà della Commissione, in quanto la sentenza della Corte era stata emanata poco prima delle vacanze e nel momento in cui, dopo la fusione degli esecutivi, la nuova Commissione aveva appena proceduto alla riorganizzazione dei suoi servizi amministrativi.
paragrafo 12
Il menzionato art. 7, 3o comma, non stabilisce, comunque, un termine di decadenza, il che non implica evidentemente che l'istituzione possa protrarre il procedimento disciplinare a suo piacimento, oltre i limiti ragionevolmente imposti dall'esame esauriente della questione.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › A — Sulla domanda di annullamento › 2. Lo sviamento di potere (mezzo subordinato)
paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che, secondo la decisione impugnata, «non vi è alcuna possibilità» che l'interessato dia un valido contributo ai lavori della Commissione e «non sembra quindi opportuno infliggergli soltanto una sanzione che gli conservi tale possibilità». Tale decisione è viziata da eccesso, se non da sviamento di potere, perché né prima né dopo la sentenza della Corte il ricorrente fu messo in grado di dare tale contributo.
paragrafo 2
In realtà, la sanzione disciplinare di destituzione dissimulava nella fattispecie un licenziamento per insufficienza professionale, intervenuto senza che fossero state osservate le disposizioni e le modalità previste al riguardo dallo statuto.
paragrafo 3
La convenuta ribatte che la decisione impugnata non era affatto ispirata a considerazioni di opportunità come quelle che il ricorrente crede di ravvisare nella motivazione citata. La Commissione ha inteso soltanto precisare che, di fronte alle gravi infrazioni che giustificavano una sanzione, essa ha scelto, fra le sanzioni previste dallo Statuto, quella che le sembrava la più adatta. Una scelta del genere comporta di per se stessa una valutazione discrezionale.
paragrafo 4
Se la Commissione non ha accettato il punto di vista espresso dal consiglio di disciplina nel senso di dare al ricorrente ancora una possibilità di prestare un'utile collaborazione, ciò è dovuto al fatto che, nell'autonomo esercizio del suo potere discrezionale, essa ha ritenuto che non vi fosse alcuna speranza che un dipendente il quale si era comportato in modo così riprovevole, potesse utilmente contribuire alla sua attività.
paragrafo 5
La Commissione, proprio in funzione della motivazione e del dispositivo della sentenza 11 luglio 1968, era senz'altro legittimata a prendere una decisione definitiva, tenendo presenti unicamente i fatti addebitati al ricorrente nel parere del consiglio di disciplina, mentre non era tenuta a prendere in considerazione il modo in cui il ricorrente avrebbe potuto comportarsi dopo l'emanazione della sentenza surricordata.
paragrafo 6
Per questi motivi, la destituzione controversa non può essere considerata un licenziamento per insufficienza professionale dissimulato. Su questo punto, del resto, non sarebbe stato possibile alcuno sviamento di potere, poiché in ogni caso la procedura che si applica al licenziamento per insufficienza professionale è la stessa.
paragrafo 7
Il ricorrente replica che la decisione impugnata era stata evidentemente adottata prima del 18 dicembre 1968, poiché il testo è identico a quello della decisione del 4 luglio 1967, annullata dalla Corte. Per evitare di adottarla, il Direttore generale del personale e dell'amministrazione gli ha suggerito, in occasione del colloquio del 3 ottobre, di presentare spontaneamente le dimissioni. In tal modo, il procedimento cui si è dato corso dopo la sentenza 11 luglio 1968 è stato solo una pura formalità, mentre questa sentenza avrebbe dovuto almeno indurre la Commissione a «concedere un'ultima possibilità al ricorrente», che già con la lettera del 20 luglio 1968 si era dichiarato a sua disposizione.
paragrafo 8
La convenuta fa notare al riguardo che proprio in questa lettera il ricorrente si dichiarava pronto a riprendere servizio senza attendere la conclusione del procedimento disciplinare, ed è in questo senso che i servizi della Commissione gli rispondevano di essere pronti a studiare le modalità della sua reintegrazione, affinché egli potesse riprendere le sue funzioni in attesa della decisione definitiva.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › A — Sulla domanda di annullamento › 3. Lo sviamento di potere (mezzo ulteriormente subordinato)
paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che il carattere «discrezionale» dedotto a sostegno della legittimità della decisione controversa non consiste nella valutazione di dati obiettivi da parte della Commissione, ma dipende dalla politica generale di quest'ultima, che cerca attualmente di ridurre in modo considerevole il numero dei dipendenti scientifici dei Centri di ricerca nucleare.
paragrafo 2
La decisione di destituzione e stata quindi un pretesto per raggiungere uno scopo più generale, del tutto estraneo al procedimento disciplinare.
paragrafo 3
La convenuta ribatte che l'affermazione del ricorrente è assolutamente gratuita, essendo noto che la Commissione ha fatto sforzi notevoli presso le autorità di bilancio per mantenere in servizio tutto il personale scientifico e tecnico.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › A — Sulla domanda di annullamento › 4. L'errata valutazione dei fatti (mezzo del tutto subordinato)
paragrafo 1
Il ricorrente sostiene che il giudizio sul suo comportamento espresso nella decisione impugnata, e precisamente nel terzo considerando, è inesatto e comunque troppo severo. La Commissione non ha tenuto conto del fatto che le funzioni ch'egli doveva svolgere presso la biblioteca di Ispra non erano adeguate alla sua preparazione professionale. Del resto, non solo egli ha dato prova di spirito d'iniziativa, ma inoltre il suo lavoro normale non ha dato adito ad alcuna critica. Infine, data la natura del ricorso, la Corte ha la facoltà di sostituire la propria decisione a quella della Commissione, basandosi su una diversa valutazione di fatto.
paragrafo 2
La convenuta osserva che il terzo considerando della decisione controversa, al quale il ricorrente si riferisce, riprende il parere del consiglio di disciplina del 23 giugno 1967. Poiché la Corte, nella sentenza dell'11 luglio, ha annullato la decisione di destituzione, lasciando tuttavia sussistere il procedimento dinanzi al consiglio di disciplina ed il parere formulato da quest'ultimo, questo mezzo va considerato inammissibile in quanto diretto contro il detto considerando.
paragrafo 3
Gli argomenti del ricorrente circa la natura dei lavori effettuati prima ch'egli fosse destinato alla biblioteca, il carattere del suo impiego presso la biblioteca ed il suo spirito d'iniziativa, sono privi di fondamento. Del resto, nel ricorso, il ricorrente ha chiesto soltanto l'annullamento dell'atto impugnato, senza chiedere alla Corte di assumersi la decisione in materia disciplinare. Ciò non può meravigliare, poiché la Corte non ha mai ritenuto di dover sostituire la propria decisione a quella delle istituzioni, né spetta a lei di ingiungere a queste ultime l'adozione di questo o quel provvedimento. Un giudizio della Corte sulla «severità eccessiva» della sanzione controversa costituirebbe precisamente un controllo sull'opportunità del provvedimento, totalmente estraneo alle competenze della Corte.
paragrafo 4
Il ricorrente precisa che con questo mezzo egli non intende rimettere in discussione una questione già decisa dalla Corte.
paragrafo 5
Nella causa 35/67, egli aveva criticato la regolarità formale del parere del consiglio di disciplina. Ora, se è vero che questa censura non è stata accolta dalla Corte e non può essere più proposta, è tuttavia parimenti incontestabile che il ricorrente ha sempre la possibilità di far valere altri mezzi contro il medesimo parere.
paragrafo 6
Quanto alla competenza della Corte nella fattispecie, trattandosi di una questione che tocca interessi patrimoniali, il suo potere di apprezzamento è, in fatto e in diritto, sovrano e illimitato. La convenutaoppone che nella causa 35/67 il ricorrente non ha criticato il parere del consiglio di disciplina soltanto sotto l'aspetto formale, ma nelle argomentazioni dedotte contro la decisione della Commissione ha criticato questo parere anche nel merito, in quanto la decisione impugnata ne ripeteva la motivazione.
paragrafo 7
È inoltre inesatto affermare che nella presente controversia siano in gioco interessi patrimoniali, cosicché la Corte, in base alla sua competenza anche di merito, potrebbe infliggere una sanzione meno severa di quella controversa.
paragrafo 8
Infine, il ricorso tende in via principale a far annullare una decisione di natura disciplinare, non già a far dichiarare la Commissione debitrice di una somma di danaro, e d'altra parte, il ricorso è diretto all'annullamento del provvedimento disciplinare impugnato e non ad ottenere che la Corte infligga una sanzione meno grave.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › B — Sulla domanda di rimborso delle spese sostenute durante il procedimento disciplinare (art. 10 dell'allegato IX allo statuto)
paragrafo 1
Oltre agli argomenti dedotti a sostegno dell'eccezione d'irricevibilità, la convenuta fa notare che il ricorrente non ha fornito, per avvalorare la sua domanda, alcuna giustificazione della somma richiesta.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito › C — Sulla domanda di risarcimento dei danni
paragrafo 1
La convenuta osserva che, per le ragioni suesposte, nessuna colpa può essere imputata alla Commissione, e che del resto il ricorrente non fornisce alcun elemento di prova riguardo al preteso danno. La domanda è perciò assolutamente infondata.
SENTENZA › In diritto › A — Sulla domanda di annullamento › a) La violazione dell'art. 7, 3o comma, dell'allegato IX allo statuto del personale
paragrafo 8
8/10 A norma dell'art. 7, 1o e 3o comma, dell'allegato IX allo statuto, il termine di un mese ivi previsto comincia a decorrere dal giorno in cui il parere del consiglio di disciplina è stato trasmesso all'autorità che ha il potere di nomina. Nella fattispecie, la sentenza della Corte 11 luglio 1968, che annullava la decisione di destituzione del 4 luglio 1967, ha avuto l'effetto di riportare il dies a quo alla data della notifica della sentenza alle parti. Si deve quindi esaminare se l'autorità che ha il potere di nomina abbia giustificato il ritardo con cui ha adottato la decisione 18 dicembre 1968, relativa alla destituzione del ricorrente.
paragrafo 12
14/15 Da questa circostanza si può inferire che, al momento del colloquio, le difficoltà relative alla riorganizzazione dei servizi, addotte dalla convenuta, erano venute meno. Nella stessa occasione, la Commissione aveva d'altronde potuto adempiere il suo dovere di assistenza nei confronti del ricorrente, esponendogli le conseguenze dell'eventuale destituzione e proponendogli delle misure ch'essa riteneva idonee a conciliare il suo interesse personale con quello dell'istituzione.
paragrafo 13
16/18 Di conseguenza, le difficoltà addotte dalla convenuta, anche se hanno potuto inizialmente ritardare l'applicazione dell'art. 7, 3o comma, dell'allegato IX allo statuto, non sono tali da giustificare il ritardo effettivamente verificatosi nell'adozione della decisione controversa. Poiché la durata di tale ritardo non può spiegarsi soltanto in base alla lentezza talora inevitabile dell'apparato amministrativo, si deve concludere che nella fattispecie la convenuta non ha giustificato il ritardo intervenuto.
punto 1
Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata costituisce violazione dell'art. 7, 3o comma, dell'allegato IX allo statuto del personale, in quanto è stata adottata dopo la scadenza del termine ivi previsto, che avrebbe il carattere di termine di decadenza.
punto 2
A norma dell'art. 7, 3o comma, dell'allegato IX allo statuto, l'autorità che ha il potere di nomina prende la decisione nel termine massimo di un mese.
punto 3
Tenuto conto delle particolarità inerenti alla materia disciplinata dall'allegato IX allo statuto e viste le altre disposizioni di questo testo relative al procedimento disciplinare, il termine previsto dal suddetto articolo non può considerarsi un termine perentorio, implicante la nullità degli atti compiuti dopo la sua scadenza.
punto 4
Nel fissare questo termine, l'articolo pone una norma di buona amministrazione, il cui scopo è quello di evitare, nell'interesse tanto dell'amministrazione quanto dei dipendenti, che l'autorità che ha il potere di nomina ritardi senza giustificato motivo l'adozione della decisione con la quale si conclude il procedimento disciplinare.
punto 5
Tuttavia, l'ammettere che questa disposizione non ha alcun effetto significherebbe svuotarla di ogni contenuto giuridico.
punto 6
Essendo informata alla necessità di assicurare un equo ed efficace svolgimento del procedimento disciplinare, questa disposizione fa sorgere, per l'istituzione, l'obbligo di usare tutta la diligenza possibile al fine di rispettare il termine stabilito.
punto 7
L'inosservanza del termine, anche se non comporta nullità degli atti compiuti dopo la sua scadenza, può costituire da parte dell'istituzione un illecito che la rende responsabile del danno eventualmente causato agli interessati.
punto 11
La convenuta assume che questo ritardo è dovuto sia alle difficoltà determinate dalla riorganizzazione dei servizi richiesta dalla fusione degli esecutivi, sia all'obbligo che essa aveva di adempiere il suo dovere di assistenza nei confronti del ricorrente.
punto 12
Risulta che, nel corso del colloquio del 3 ottobre 1968, i servizi competenti della Commissione hanno esaminato col ricorrente tutte le conseguenze che potevano derivare per quest'ultimo dal parere del consiglio di disciplina, nonché dalla già ricordata sentenza della Corte, compresa l'eventuale destituzione.
punto 13
Ora, tale esame non sarebbe stato possibile né utile, se il fascicolo disciplinare del ricorrente non fosse stato fin da allora sufficientemente completo, in modo da permettere all'autorità che ha il potere di nomina di decidere in merito, ai sensi dell'art. 7, 3o comma, dell'allegato IX allo statuto.
SENTENZA › In diritto › A — Sulla domanda di annullamento › b) Lo sviamento di potere
paragrafo 1
19/22 Il ricorrente sostiene che, contrariamente al voto espresso dal consiglio di disciplina, la Commissione gli ha deliberatamente negato ogni possibilità di dare un valido contributo alla sua attività; che i motivi di «opportunità» addotti a sostegno della decisione controversa non sono che un pretesto per negargli tale possibilità; che i motivi reali della decisione impugnata sono connessi alla politica generale della Commissione, che cercherebbe di ridurre notevolmente il numero dei dipendenti scientifici dei Centri di ricerca nucleare. Da tali circostanze il ricorrente deduce che la decisione controversa è viziata da sviamento di potere.
paragrafo 2
23/26 I motivi che sono alla base del provvedimento di destituzione impugnato sono le conclusioni cui è pervenuto il consiglio di disciplina, alla fine di un'inchiesta relativa al comportamento in servizio del ricorrente. La valutazione della gravità delle infrazioni addebitate al ricorrente dal consiglio di disciplina e la scelta della sanzione che, viste tali infrazioni, appare la più appropriata, rientrano nel potere discrezionale dell'autorità che ha il potere di nomina. Poiché il ricorrente non ha fornito alcun elemento di fatto o di diritto atto e provare che la valutazione stessa è inadeguata alle infrazioni constatate o che la sanzione inflitta è sproporzionata ai fatti che gli sono addebitati, questo mezzo va respinto.
SENTENZA › In diritto › A — Sulla domanda di annullamento › c) L'errata valutazione dei fatti
paragrafo 1
27/28 Il ricorrente sostiene che la decisione controversa è illegittima in quanto contiene una errata valutazione del suo comportamento. Egli adduce a tal fine una serie di elementi di cui la Commissione non avrebbe tenuto conto nella sua valutazione.
paragrafo 2
29/30 La valutazione del comportamento del ricorrente, contenuta nel secondo e nel terzo considerando della decisione impugnata, è basata sulle conclusioni cui è pervenuto il consiglio di disciplina nel parere del 23 giugno 1967. Con questo mezzo il ricorrente ripropone quindi la questione della fondatezza di tali conclusioni e, di conseguenza, del suddetto parere.
paragrafo 5
33/34 Gli elementi di fatto addotti a sostegno di questo capo della domanda non erano ignoti al ricorrente prima della pronunzia della sentenza 11 luglio 1968. Questo mezzo, cui si oppone l'autorità della cosa giudicata, è quindi inammissibile.
punto 31
Nella sentenza 11 luglio 1968 (causa 35/67), la Corte ha affermato che il procedimento dinanzi al consiglio di disciplina e il parere espresso da quest'ultimo devono essere considerati legittimi.
punto 32
A norma dell'art. 42 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEEA, la revisione di una sentenza può essere richiesta solo in seguito alla scoperta di un fatto di natura tale da avere un'influenza decisiva e che, prima della pronunzia della sentenza, era ignoto alla Corte e alla parte che domanda la revisione.
SENTENZA › In diritto › B — Sulla domanda di rimborso delle spese sostenute durante il procedimento disciplinare
paragrafo 3
37/39 Nella fattispecie il procedimento disciplinare si è concluso con una delle sanzioni di cui sopra e il ricorrente non ha dimostrato che le spese di cui egli chiede il rimborso non siano state occasionate, in tutto o in parte, da una sua iniziativa. La domanda di rimborso va quindi respinta.
punto 35
Il ricorrente chiede, in forza dell'art. 10 dell'allegato IX allo statuto, che gli vengano rimborsate le spese sostenute nel corso del procedimento disciplinare.
punto 36
Ai sensi di questa disposizione, le spese cui l'iniziativa dell'interessato ha dato luogo nel corso del procedimento, ed in particolare gli onorari dovuti al difensore che non appartenga alle Comunità europee, rimangono a suo carico, qualora il procedimento disciplinare si concluda con l'irrogazione di una delle sanzioni previste dall'art. 86, n. 2, lettere c) — g), dello statuto.
SENTENZA › In diritto › C — Sulla domanda di risarcimento
paragrafo 3
42/43 Nella fattispecie, il ricorrente non ha fornito alcun elemento che consenta di determinare la natura e l'esistenza del danno. La domanda dev'essere perciò respinta.
punto 40
Il ricorrente conclude infine che la Corte voglia condannare la Commissione al risarcimento dei danni, in quanto essa avrebbe adottato la decisione impugnata in modo irregolare ed avrebbe perciò commesso un illecito.
punto 41
Un'azione per danni dev'essere fondata sull'esistenza di un illecito commesso dall'istituzione responsabile, nonché di un danno certo ed attuale risultante da tale illecito.
SENTENZA › In diritto › C — Sulla domanda di risarcimento › Sulle, spese
paragrafo 1
44/46 Il ricorrente è rimasto soccombente. A norma dell'art. 69 paragrafo 2 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma dell'art. 70 di tale regolamento, nei ricorsi proposti dai dipendenti delle Comunità, le spese sopportate dalle istituzioni restano a loro carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della Comunità europea dell'energia atomica,
visto lo statuto del personale delle Comunità europee, in ispecie l'allegato IX,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,
LA CORTE (Prima Sezione)
respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce :
1o Il ricorso è respinto.
2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.
Firme
Così deciso a Lussemburgo, il 4 febbraio 1970.
Monaco
Donner
Mertens de Wilmars
Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 4 febbraio 1970.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Prima Sezione
R. Monaco