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Sez. 5, Sentenza n. 1604 del 07/04/1997 Cc. (dep. 29/07/1997) Rv. 208250 - 01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - IMMEDIATA DECLARATORIA DELLA NON IMPUTABILITÀ | "Ratio" della norma - Fasi processuali - Irrilevanza - Abnormità del rapporto processuale.
Stato
decisa il 1997-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208250-01

TRIBUNALE PER I MINORENNI (COD. PROC. PEN. 1988) - DEFINIZIONE ANTICIPATA DEL PROCEDIMENTO - IMMEDIATA DECLARATORIA DELLA NON IMPUTABILITÀ

L'art. 24 d.P.R. 22 settembre 1988 n. 448 impone al giudice che accerta la minore età del soggetto l'obbligo di pronunciare, immediatamente, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento, sentenza di non luogo a procedere per non imputabilità. La ratio della norma va individuata nell'esigenza dell'immediata declaratoria della non imputabilità, senza distinzioni tra fase procedimentale e fase processuale, vertendosi in tema di minore età che, essendo ablativa di ogni potere di azione e di giurisdizione nei confronti della persona che non ha la "legitimatio ad causam", rende illegittimo qualsiasi provvedimento diverso, e abnorme il mantenere aperto un rapporto preprocessuale che non doveva mai essere instaurato.

Riferimenti normativi: DPR 22/09/1988 num. 488

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)