Sez. 1, Sentenza n. 5854 del 22/12/2006 Cc. (dep. 13/02/2007) Rv. 235901 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE | Reato giudicato e reato giudicando - Continuazione - Riconoscimento - Prescrizione della pena - Termine - Decorrenza.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - PRESCRIZIONE
In ipotesi di applicazione della continuazione tra un reato da giudicare e uno oggetto di precedente pronunzia irrevocabile, il termine di prescrizione della pena decorre dal passaggio in giudicato della seconda sentenza, indipendentemente dal fatto che nel secondo giudizio venga rideterminata la sanzione per il reato più grave o venga mantenuta ferma la sanzione inflitta come pena base con la prima pronunzia.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. art. 172, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)