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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 175 del 1988

Decisione
decisa il 1988-01-28, depositata il 1988-02-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1988:175
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 10390

  • Lavoro (rapporto di)
  • Cessazione per licenziamento
  • Comunicazione alla sezione DI collocamento
  • Obbligo
  • Omissione
  • Accertamento d'ufficio
  • Sanzioni
  • Ammenda
  • Proporzionalità
  • Manifesta infondatezza della questione.
  • D.l. 1 luglio 1972, n. 287, art. 7, introdotto con l'articolo unico l. 8 agosto 1972, n. 459.
  • Cost., artt. 3, 25, comma secondo.
Leggi la massima
La discrezionalità nell'applicazione della legge può tutt'al più dar luogo a disparità di mero fatto, non apprezzabili sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza; né, peraltro, comporta violazione del principio di legalità della pena, la circostanza che nel caso di pene proporzionali, l'entità della sanzione possa in concreto dipendere dall'epoca di accertamento e contestazione del reato, se la sanzione stessa sia in astratto determinata con precisione dalla legge e in concreto correlata al comportamento antigiuridico del reo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.7, d.l. 1 luglio 1972, n. 287, introdotto con l'articolo unico della l. 8 agosto 1972, n. 459, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 25, comma secondo, Cost. - nella parte in cui prevede, relativamente alla contravvenzione di omessa comunica- zione del licenziamento entro quattro giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, la pena dell'ammenda, proporzionale per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo). - v. S. n. 114/1982.

Norme impugnate

  • legge 8 agosto 1972, n. 459
  • art. 7 d.l. 1 luglio 1972, n. 287

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 1972, n. 287, concernente la proroga delle norme transitorie per la compilazione degli elenchi nominativi per i lavoratori agricoli, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e la vigilanza nel settore agricolo), promosso con ordinanza emessa l'8 aprile 1983 dal pretore di Latina nel procedimento penale a carico di Bonomo Salvatore, iscritta al n. 482 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 322 dell'anno 1983. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di Latina dubita che l'art. 7 del D.L. 1° luglio 1972, n. 287, introdotto con l'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, nella parte in cui prevede la pena dell'ammenda, proporzionale per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo, per la contravvenzione di omessa comunicazione del licenziamento entro 4 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (di cui all'art.14 del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83), contrasti - nell'ipotesi in cui la violazione sia accertata non a seguito di comunicazione del licenziamento o di visita ispettiva, bensì sulla base degli atti d'ufficio - con gli artt. 3 e 25 cpv. Cost.: assumendo al riguardo, che in tal modo l'Ispettorato del lavoro resterebbe sostanzialmente libero di determinare la data di contestazione della contravvenzione (e con ciò di far cessare la permanenza) e quindi di incidere sulla determinazione della pena; che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che la predetta questione sia dichiarata infondata;
punto 2
Considerato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le altre, sent. n. 114 del 1982), la discrezionalità nell'applicazione della legge può tutt'al più dar luogo a disparità di mero fatto, non apprezzabili sotto il profilo della violazione del principio di uguaglianza; che d'altra parte, la circostanza che, nel caso di pene proporzionali, l'entità della sanzione possa in concreto dipendere dall'epoca di accertamento e contestazione del reato non comporta certo violazione del principio di legalità della pena posto che l'entità di questa, nella specie, è in astratto determinata con precisione dalla legge e in concreto correlata al comportamento antigiuridico del reo, che può farne cessare la protrazione a prescindere dalla maggiore o minore solerzia dell'Ispettorato del lavoro; che pertanto la proposta questione va dichiarata manifestamente infondata.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 del D.L. 1° luglio 1972, n. 287, introdotta con l'articolo unico della legge 8 agosto 1972, n. 459, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. dal Pretore di Latina con ordinanza dell'8 aprile 1983 (r.o. 482/83). Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: SPAGNOLI Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI

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