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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 34 del 1998

Decisione
decisa il 1998-02-23, depositata il 1998-02-26
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:34
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 23943

  • Reati militari
  • Rifiuto del servizio militare, di leva, per i motivi diversi da quelli previsti dal secondo comma dell'art. 8, l. n. 772 del 1972
  • Esclusione circa la possibilità di pronunciare più di una condanna
  • Mancata previsione
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza - essendo stata prospettata in via ipotetica, in vista di una evenienza futura - la questione di costituzionalità dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 23, 27, terzo comma, e 52, secondo comma Cost., sotto il profilo che tale norma non esclude la possibilità di pronunciare più di una condanna per un reato contrassegnato dal <<rifiuto>> del servizio militare di leva, benché diverso, per i motivi del rifiuto stesso, o per il tempo della sua manifestazione, dal reato previsto nel secondo comma dell'art. 8 (rifiuto di servizio militare di leva per i motivi stabiliti dall'art. 1, stessa legge). Posto, infatti, che il principio affermato nella sentenza n. 43 del 1997, della quale il giudice rimettente chiede l'applicazione, concerne l'ipotesi in cui a una prima condanna non faccia seguito, per un motivo legalmente previsto, l'esecuzione della pena - condizione per l'operatività della clausola di esonero dal servizio di cui al terzo comma dell'art. 8 - con ulteriore chiamata alle armi e conseguente procedimento penale, nella persistenza della condotta di rifiuto, risulta invece dalla ordinanza di rimessione, che nel giudizio principale l'imputato è chiamato a rispondere per la prima volta del reato militare di mancanza alla chiamata, per motivi non riconducibili a quelli di cui all'art. 1 della legge n. 772 del 1972 e che quindi nel giudizio 'a quo' non può porsi alcun problema di ripetizione della condanna e di ulteriore irrogazione di una pena né può venire in rilievo la predetta clausola di esonero dal servizio. red.: A. M. Marini

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), promosso con ordinanza emessa il 2 aprile 1997 dal tribunale militare di Padova nel procedimento penale a carico di Lardori Gabriele, iscritta al n. 434 del registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1997; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 14 gennaio 1998 il giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova ha sollevato, con ordinanza del 2 aprile 1997 emessa nel corso di un processo penale, questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n.695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 23, 27, terzo comma, e 52, secondo comma, della Costituzione; che il rimettente ritiene che la dichiarazione di incostituzionalità resa da questa Corte, con la sentenza n. 43 del 1997, sul terzo comma dell'art. 8, nella parte in cui non esclude la possibilità di più di una condanna per il reato di obiezione di coscienza al servizio militare previsto dal secondo comma dello stesso articolo, debba essere ora estesa anche al caso sottoposto al suo giudizio, concernente un militare imputato del reato di mancanza alla chiamata (art. 151 cod. pen. mil. pace); che ad avviso del tribunale, pur nella diversità del reato contestato nel caso di specie rispetto a quello oggetto della richiamata sentenza, la ratio del principio di tutela dei diritti della coscienza e dunque dell'affermata impossibilità di ripetizione delle condanne dovrebbe valere, allo stesso modo, in relazione a coloro che, avendo manifestato una condotta di rifiuto dopo aver assunto il servizio militare, o adducendo motivi diversi da quelli previsti dalla legge n. 772 del 1972 o, ancora, senza addurre alcun motivo, si siano resi responsabili di un reato previsto dal codice penale militare di pace; che il trattamento differenziato quanto alla ripetibilità delle condanne, ammessa nei casi anzidetti ed esclusa in quello oggetto della sentenza n. 43 del 1997, sarebbe lesivo degli invocati princìpi costituzionali di uguaglianza e di protezione dei diritti della coscienza, in particolare alla luce dell'applicabilità della clausola di esonero dal servizio militare (art. 8, terzo comma, della legge n. 772 del 1972), una volta espiata la pena, anche alle ipotesi - diverse dal reato di obiezione totale al servizio - prospettate dal rimettente, in conseguenza della sentenza n. 442 del 1993 della Corte costituzionale; che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che il tribunale militare rimettente prospetta dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge n. 772 del 1972, in quanto non esclude la possibilità di pronunciare più di una condanna per un reato contrassegnato dal "rifiuto" del servizio militare di leva (benché diverso, per i motivi del rifiuto stesso, o per il tempo della sua manifestazione, dal reato previsto nel secondo comma dell'art. 8); che il principio affermato nella pronuncia n. 43 del 1997 di questa Corte, del quale il rimettente chiede l'estensione al caso anzidetto, concerne l'ipotesi in cui a una prima condanna non faccia seguito, per un motivo legalmente previsto, l'esecuzione della pena, venendo perciò a mancare la condizione prescritta dal terzo comma dell'art. 8 affinché si determini l'operatività della clausola di esonero dal servizio, con ulteriore chiamata alle armi e conseguente procedimento penale, nella persistenza della condotta di rifiuto; che, come risulta dalla stessa ordinanza di rimessione, nel giudizio principale l'imputato è chiamato a rispondere per la prima volta del reato militare di mancanza alla chiamata, per essersi sottratto alla prestazione dell'obbligo adducendo motivi non riconducibili a quelli di cui all'art. 1 della legge n. 772 del 1972; che nel giudizio a quo non può quindi porsi alcun problema di ripetizione della condanna e di ulteriore irrogazione di una pena né può venire in rilievo la clausola di esonero dal servizio contenuta nella norma impugnata, che presuppone, evidentemente, che sia già stata resa una prima pronuncia giudiziale sul reato; che pertanto la questione, prospettata in via ipotetica in vista di una evenienza futura, è priva del necessario requisito della rilevanza (v. sentenza n. 242 del 1994) e deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), come sostituito dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1974, n.695 (Modifiche agli artt. 2 e 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, recante norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza), sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21, 23, 27, terzo comma, e 52, secondo comma, della Costituzione, dal tribunale militare di Padova, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Zagrebelsky Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

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