Sez. 1, Sentenza n. 39337 del 23/10/2002 Cc. (dep. 21/11/2002) Rv. 222533 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PLURALITÀ DI SENTENZE PER IL MEDESIMO FATTO | Sentenza di condanna e sentenza di non luogo a procedere - Prevalenza della prima - Ragione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PLURALITÀ DI SENTENZE PER IL MEDESIMO FATTO
La regola, stabilita dall'art. 669 comma 8, prima parte cod. proc. pen., per cui, se nei confronti della stessa persona sono state pronunciate per il medesimo fatto una sentenza di proscioglimento e una decisione di condanna, il giudice ordina l'esecuzione della prima, non trova applicazione qualora la prima di identifichi in una sentenza di non luogo a procedere, prevalendo, in tal caso, il disposto del comma 9 dello stesso articolo che privilegia, anziché la decisione più favorevole, quella dotata del carattere dell'irrevocabilità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 669 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 669 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)