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Sez. 3, Sentenza n. 492 del 18/01/2000 (Rv. 532928 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Concorso di colpa fra l'infortunato ed il terzo responsabile - Diritto dell'ente previdenziale all'intero ammontare delle prestazioni erogate - Sussistenza - Rivalsa dell'ente - Limiti.
Stato
decisa il 2000-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532928-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE

L'assicuratore che agisce in surroga, ai sensi dell'art. 1916 cod.civ., nei diritti dell'assicurato - danneggiato, ha diritto di ottenere l'intero ammontare delle prestazioni erogate, non decurtato, cioè, della quota riferibile al concorso di colpa, il quale opera invece, come limite della rivalsa, nel senso che questa non può mai superare la somma complessivamente dovuta dall'autore del danno per effetto del concorso di colpa del danneggiato.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)