Sez. 2, Sentenza n. 1711 del 13/03/1980 (Rv. 405321 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA SENTENZA - RIMESSIONE ANCHE PER LA PRONUNCIA SULLE SPESE DELLA RELATIVA FASE PROCESSUALE - NECESSITA - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO DI APPELLO - POTERE DEL GIUDICE DEL GRAVAME.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - DELLA SENTENZA - RIMESSIONE ANCHE PER LA PRONUNCIA SULLE SPESE DELLA RELATIVA FASE PROCESSUALE - NECESSITA - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO DI APPELLO - POTERE DEL GIUDICE DEL GRAVAME.*
Il giudice di appello ove abbia dichiarato la nullita della decisione di primo grado per omessa sottoscrizione della sentenza da parte del giudice, deve rimettere la causa al primo giudice a termini del primo comma dell'art 354 cod proc civ anche per la pronuncia sulle spese della relativa fase processuale, restando in suo potere di provvedere solo alle spese del giudizio di appello.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)