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Sez. 3, Sentenza n. 809 del 23/02/1977 (Rv. 384410 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - NECESSITA - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384410-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE - NECESSITA - ACCERTAMENTO - CRITERI - FATTISPECIE.*

Perche i fatti da provare per testimoni siano indicati con sufficiente specificazione, come vuole l'art 244 cod proc civ, basta che la parte li indichi nei loro estremi essenziali, spettando al difensore ed al giudice, durante l'esperimento del mezzo istruttorio, l'eventuale individuazione dei dettagli di essi. (nella specie, dovendo la parte dimostrare di aver cessato, ad una certa data, ogni attivita commerciale, il giudice d'appello ha ritenuto inammissibile, perche generico, il capitolo di prova relativo alla cessazione della vendita di cose usate, osservando che la parte ben poteva aver continuato l'attivita di vendita di cose nuove. La Corte ha ritenuto censurabile la decisione, enunciando il principio di cui in massima). (Conf 1679/75, mass n 375291).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)