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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18094 del 31/08/2020 (Rv. 658764 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Onere probatorio - Ripartizione - Distinzione fra processo penale e processo civile.
Stato
decisa il 2020-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658764-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

In tema di legittima difesa, mentre nel giudizio penale la "semiplena probatio" in ordine alla sussistenza di siffatta scriminante comporta l'assoluzione dell'imputato ex art. 530, comma 3, c.p.p., nel giudizio civile, al contrario, il dubbio si risolve in danno del soggetto che la invoca e su cui incombe il relativo onere della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2044, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 52, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)