Sez. 5 - , Sentenza n. 30726 del 09/09/2020 Ud. (dep. 04/11/2020) Rv. 279908 - 02
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO | Associazioni private che svolgono attività di formazione e ricerca per lo sviluppo del territorio - Qualifica di enti pubblici - Possibilità - Requisiti
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O ALTRO ENTE PUBBLICO
Ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 640, comma secondo, n. 1, cod. pen., sono da qualificarsi "enti pubblici" le associazioni private che, in attuazione di programmi finanziati, in forza di apposita legge, dall'ente provinciale, svolgono attività di formazione, di ricerca e di innovazione tecnologica volta alla realizzazione dell'interesse pubblico della promozione e lo sviluppo socio-economico del territorio di riferimento, al di fuori di ogni logica di tipo industriale o commerciale finalizzata al perseguimento di obiettivi di natura imprenditoriale o con scopo di lucro, tipici di chi opera in regime concorrenziale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 640 com. 2 lett. 1, Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 3 com. 36, Legge Prov. 02/08/2005 num. 14 art. 21 bis, Legge Prov. 27/12/2010 num. 27 art. 82
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)