Sez. 2, Sentenza n. 421 del 08/01/2024 (Rv. 669913-01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE 011057 | Appalto - Recesso del committente - Rapporti con l’azione di risoluzione - Ammissibilità - Conseguenze - Rispetto dei termini decadenziali di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. - Esclusione - Fondamento.
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - PER RECESSO UNILATERALE DEL COMMITTENTE 011057
In tema di appalto, qualora il committente eserciti il diritto unilaterale di recesso ex art. 1671 c.c., non è preclusa la sua facoltà di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d'opera e addebitabili all'appaltatore; in tale evenienza la domanda risarcitoria non è sottoposta alla disciplina di cui alla garanzia speciale per le difformità e i vizi dell'opera e ai conseguenti termini decadenziali e prescrizionali previsti dall'art. 1667 c.c., posto che, a fronte della mancata ultimazione dell'opera, l'inadempimento contestato è attratto alla regolamentazione ordinaria e non a quella speciale.
Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1671, Cod. Civ. art. 2046
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)