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Sez. 2, Sentenza n. 378 del 09/03/1966 Ud. (dep. 30/07/1966) Rv. 102264 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - INDULTO CONDIZIONATO - REVOCA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - ESISTENZA DI ALTRI FATTI MODIFICATIVI OD ESTINTIVI DEL POTERE DI ESECUZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1966-03-09
Alla data
2026-11-07
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102264-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - INDULTO CONDIZIONATO - REVOCA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE - ESISTENZA DI ALTRI FATTI MODIFICATIVI OD ESTINTIVI DEL POTERE DI ESECUZIONE - IRRILEVANZA.*

Per la dichiarazione di revoca di un indulto condizionato il giudice deve limitarsi ad accertare la sussistenza delle condizioni che determinano la revoca del beneficio, indipendentemente dalla eventuale esistenza di una qualsiasi altra causa di Estinzione del reato o della pena, e piu in generale di qualsiasi fatto che comunque produca la caducazione e modificazione del dovere-potere dello stato di curare l'esecuzione della condanna (avvenuta espiazione della pena; possibilita di imputare alla pena un periodo di carcerazione preventiva; intervento di un altro indulto, ecc); l'accertamento di questi fatti estintivi o modificativi non e infatti precluso dalla revoca del beneficio e trova espressione in un provvedimento autonomo.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)