Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Sesta Sezione) del 11 agosto 1995, causa C-63/94
Epigrafe
Sentenza della Corte (Sesta Sezione)
11 agosto 1995
Nel procedimento C-63/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal de commerce di Mons nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Groupement national des négociants en pommes de terre de Belgique (Belgapom)
e
ITM Belgium SA e Vocarex SA,
domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 30 del Trattato CE,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini (relatore), C.N. Kakouris, J.L. Murray e G. Hirsch, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
per la ITM Belgium SA e la Vocarex SA, dagli aw.ti E. Van Daele, del foro di Tournai, e L. Van Bunnen, del foro di Bruxelles;
per la Commissione delle Comunità europee, dal signor H. Van Lier, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. D. Waelbroeck, del foro di Bruxelles,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della ITM Belgium SA e Vocarex SA e della Commissione all'udienza del 19 gennaio 1995,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 marzo 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
punto 2
La questione è sorta nell'ambito di una controversia tra il Groupement national des négociants en pommes de terre de Belgique (in prosieguo: la «Belgapom») e le società anonime ITM Belgium (in prosieguo: la «ITM») e Vocarex in ordine ad una vendita di patate effettuata da quest'ultima a fronte di un margine di profitto esiguo.
punto 3
In Belgio, l'art. 40, commi primo e terzo, della legge 14 luglio 1991 sulle pratiche commerciali prevede quanto segue:
«È fatto divieto a tutti i commercianti di offrire in vendita o di vendere prodotti sottocosto.
È considerata vendita sottocosto qualunque vendita a un prezzo che non sia pari almeno al prezzo di acquisto fatturato o a quello che sarebbe fatturato in caso di nuovo acquisto.
È equiparata a una vendita sottocosto qualsiasi vendita che, considerati detti prezzi nonché i costi generali, procura un margine di profitto estremamente ridotto».
punto 4
La Vocarex è una società commerciale indipendente, vincolata da un contratto di franchising al gruppo Intermarché, guidato in Belgio dalla ITM. Nel settembre 1993, avvertita da quest'ultima, la Vocarex ha acquistato al prezzo di 27 BFR sacchi da 25 kg di patate del tipo «bintjes», rivendendoli a 29 BFR. All'epoca, il prezzo generalmente praticato dagli operatori commerciali era di 89 BFR.
punto 5
La Belgapom ha agito allora contro la ITM e la Vocarex dinanzi al Tribunal de commerce di Mons chiedendo l'inibizione delle vendite. Le convenute hanno chiesto il rigetto della domanda deducendo che l'art. 40 della citata legge contravveniva all'art. 30 del Trattato.
punto 6
Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione del diritto comunitario, il Tribunal de commerce di Mons ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
« Entro quali limiti l'art. 40 della legge 14 luglio 1991 ed in particolare i suoi corami terzo e quarto, data la genericità dei loro termini, siano compatibili con l'art. 30 del Trattato CEE, allorché questi ultimi equiparano a una vendita sottocosto la vendita realizzata ad un prezzo bensì superiore a quello fatturato all'acquisto, ma con un margine di profitto estremamente ridotto».
punto 7
Considerati i termini della questione pregiudiziale, si deve ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, questa non è competente a decidere sulla compatibilità di una misura nazionale con il diritto comunitario. Essa è tuttavia competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi attinenti al diritto comunitario che possano consentirgli di valutare questa compatibilità per dirimere la controversia per la quale è stato adito (v., da ultimo, sentenza 14 luglio 1994, causa C-438/92, Rustica Semences, Race. pag. I--3519, punto 10).
punto 8
La questione sollevata dal giudice nazionale deve pertanto essere intesa nel senso che vi si chiede di precisare se l'art. 30 del Trattato si applichi al caso in cui uno Stato membro vieti per legge qualunque vendita atta a procurare soltanto un margine di profitto estremamente ridotto.
punto 9
Per giurisprudenza consolidata, va considerata come una misura d'effetto equivalente a restrizioni quantitative ogni misura che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari (sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Race. pag. 837, punto 5).
punto 10
Va rilevato che un provvedimento legislativo quale quello di cui trattasi, vietando la vendita che procuri soltanto un margine di profitto estremamente ridotto, non ha lo scopo di disciplinare gli scambi intracomunitari di merci.
punto 11
Vero è che un siffatto provvedimento, privando gli operatori di un metodo di promozione delle vendite, è atto a restringere il volume delle vendite e, di conseguenza, il volume delle vendite dei prodotti provenienti da altri Stati membri. Occorre chiedersi tuttavia se questa eventualità basti per qualificare il divieto de quo come misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'importazione, ai sensi dell'art. 30 del Trattato.
punto 12
Occorre ricordare in proposito che non può costituire ostacolo diretto o indiretto, in atto o in potenza, agli scambi commerciali tra gli Stati membri, ai sensi della citata giurisprudenza Dassonville, l'assoggettamento di prodotti provenienti da altri Stati membri a disposizioni nazionali che limitino o vietino talune modalità di vendita, sempreché tali disposizioni valgano nei confronti di tutti gli operatori interessati che svolgono la propria attività sul territorio nazionale e sempreché incidano in egual misura, tanto sotto il profilo giuridico quanto sotto quello sostanziale, sullo smercio dei prodotti sia nazionali sia provenienti da altri Stati membri. Infatti, ove tali requisiti siano soddisfatti, l'applicazione di normative di tal genere alla vendita di prodotti provenienti da un altro Stato membro e rispondenti alle norme stabilite da tale Stato non costituisce elemento atto ad impedire l'accesso di tali prodotti al mercato o ad ostacolarlo in misura maggiore rispetto all'ostacolo rappresentato per i prodotti nazionali. Normative siffatte esulano, quindi, dalla sfera di applicazione dell'art. 30 del Trattato (v. sentenze 24 novembre 1993, cause riunite C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard, Racc. pag. I-6097, punti 16 e 17, 15 dicembre 1993, causa C-292/92, Hünermund e a., Racc. pag. Ι-6787, punto 21, e 9 febbraio 1995, causa C-412/93, Leclerc-Siplec, Racc. pag. Ι-179, punto 21).
punto 13
Orbene, per quanto riguarda una disposizione quale quella di cui trattasi nella controversia principale, occorre rilevare che, vietando qualsiasi vendita che procuri soltanto un margine di profitto estremamente ridotto, essa attiene alle modalità di vendita.
punto 14
Inoltre tale disposizione, applicandosi, senza distinzione a seconda dei prodotti, a tutti gli operatori economici del settore interessato, non incide in modo diverso sullo smercio dei prodotti provenienti da altri Stati membri e su quello dei prodotti nazionali.
punto 15
Alla luce di quanto sopra, occorre dichiarare che l'art. 30 del Trattato deve essere interpretato nel senso che esso non si applica al caso in cui uno Stato membro vieti per legge qualsiasi vendita che procuri soltanto un margine di profitto estremamente ridotto.
Sentenza › Sulle spese
punto 16
Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de commerce di Mons con ordinanza 21 gennaio 1994, dichiara:
L'art. 30 del Trattato CE deve essere interpretato nel senso che esso non si applica al caso in cui uno Stato membro vieti per legge qualsiasi vendita che procuri soltanto un margine di profitto estremamente ridotto.
Firme
Schockweiler
Mancini
Kakouris
Murray
Hirsch
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'11 agosto 1995.
Il cancelliere
R. Grass
Il presidente della Sesta Sezione
F. A. Schockweiler