Sez. 2, Sentenza n. 5017 del 29/05/1990 (Rv. 467445 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - DICHIARAZIONE UNILATERALE DI RITENERE IL CONTRATTO RISOLTO - INEFFICACIA - SUCCESSIVA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI ADEMPIMENTO - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - IN GENERE - DICHIARAZIONE UNILATERALE DI RITENERE IL CONTRATTO RISOLTO - INEFFICACIA - SUCCESSIVA PROPOSIZIONE DELLA DOMANDA DI ADEMPIMENTO - AMMISSIBILITÀ.*
La risoluzione del contratto in difetto di una clausola risolutiva espressa, della quale la parte dichiari di avvalersi, può essere ottenuta, a norma dell'art. 1454 cod. civ. soltanto mediante intimazione ad adempiere in un congruo termine indicato come risolutorio; a tal fine la semplice dichiarazione unilaterale della parte di ritenere il contratto risolto, configurandosi come mera pretesa che non consente all'altra parte l'attuazione del rapporto, deve considerarsi priva di effetti e quindi non preclusiva della successiva domanda di adempimento, alla quale è ostativa, a norma dell'art. 1453, secondo comma, cod. civ. solo la domanda giudiziale di risoluzione. (Conf 837/79, mass n 397013).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1454, Cod. Civ. art. 1456
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)