Sez. L - , Ordinanza n. 19487 del 10/07/2023 (Rv. 668342 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Mancato previo esperimento del procedimento amministrativo - Potere del giudice di rilevare l’improcedibilità della domanda e di sospendere il giudizio - Presupposto - Proposizione della domanda da parte dei privati contro gli enti previdenziali - Configurabilità - Proposizione della domanda da parte degli enti previdenziali - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
Il disposto dell'art. 443, comma 2, c.p.c. - che attribuisce al giudice il potere di rilevare l'improcedibilità della domanda per il mancato previo esperimento del procedimento amministrativo e di sospendere di conseguenza il giudizio - trova applicazione solo nelle controversie relative a domande proposte da privati contro enti previdenziali, e non per le pretese fatte valere in giudizio dagli enti stessi.
Cod. Proc. Civ. art. 443 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)