Sez. 1, Sentenza n. 2634 del 03/02/2011 (Rv. 616490 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Pluralità di richiedenti - Liquidazione dovuta a ciascuno di essi - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
La liquidazione dell'equo indennizzo per la violazione della ragionevole durata del processo deve essere effettuata in favore di ciascuno dei richiedenti che sia stata parte del parte del processo presupposto, a prescindere dalla posizione assunta in tale processo.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)