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Sez. 1, Sentenza n. 2634 del 03/02/2011 (Rv. 616490 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Pluralità di richiedenti - Liquidazione dovuta a ciascuno di essi - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616490-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

La liquidazione dell'equo indennizzo per la violazione della ragionevole durata del processo deve essere effettuata in favore di ciascuno dei richiedenti che sia stata parte del parte del processo presupposto, a prescindere dalla posizione assunta in tale processo.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)