Sez. 3, Sentenza n. 6604 del 14/07/1994 (Rv. 487393 - 01)
Fidejussione - Limiti - Scadenza dell'obbligazione principale | Richiesta di adempimento - Onere del creditore - Soddisfacimento - Istanza giudiziale - Necessità - Fallimento del debitore - Irrilevanza - Istanza di ammissione al passivo - Idoneità.
Fidejussione - Limiti - Scadenza dell'obbligazione principale
Agli effetti della disposizione contenuta nell'art. 1957 cod. civ., secondo la quale il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate, non è sufficiente un semplice atto stragiudiziale e, meno che mai, una missiva con la quale venga richiesto al debitore se e in che modo egli intenda adempiere la sua obbligazione: ciò che occorre è un'istanza giudiziale, nel senso di mezzo di tutela processuale volto a ottenere, in via di cognizione o in "executivis", secondo le forme e nei modi puntualmente previsti dalla legge, l'accertamento e il soddisfacimento della pretesa creditrice, né a ciò e di ostacolo il fatto che il debitore sia soggetto a procedura concorsuale, poiché in tal caso il creditore può far valere il proprio credito mediante rituale istanza di ammissione e può curarne poi la tutela mediante un'attiva partecipazione alle operazioni concorsuali, secondo le forme e nei modi all'uopo previsti dalla legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)