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Sez. 5 - , Sentenza n. 27121 del 23/10/2019 (Rv. 655545 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Imposta di registro - Area in zona destinata a parco pubblico con vincolo archeologico - Debenza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/655545-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

L'imposta di registro non è dovuta con riferimento ad aree comprese in una zona destinata in base al piano regolatore generale a parco pubblico con vincolo archeologico, poiché tali aree sono sottoposte ad un vincolo di destinazione che preclude ai privati tutte quelle trasformazioni del suolo che sono riconducibili alla nozione tecnica di edificazione sicché non possono essere qualificate come fabbricabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992 e restano sottratte al regime fiscale dei suoli edificabili.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)