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Sez. 3 - , Ordinanza n. 33481 del 14/11/2022 (Rv. 666146 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO | Vittime del terrorismo - Patrocinio a spese dello Stato ex art. 10 della l. n. 206 del 2004 - Assistenza congiunta di più di un difensore - Possibilità - Fondamento - Fattispecie. PATROCINIO STATALE - CONDIZIONI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2022-11-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666146-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - GRATUITO PATROCINIO

Il patrocinio a spese dello Stato ex art. 10 della l. n. 206 del 2004 è finalizzato ad assicurare alle vittime del terrorismo l'azione e la difesa in giudizio, a prescindere da qualsivoglia requisito reddituale, sicché allo stesso non è applicabile l'art. 91 T.U. spese di giustizia (che esclude il beneficio se il richiedente è assistito da più di un difensore), il quale risponde alla diversa "ratio"

di apprestare la tutela minima garantita in giudizio anche a chi non possa permetterselo. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui i due difensori della parte, in una causa volta all'ottenimento dei benefici di cui alla l. n. 206 del 2004, avevano chiesto la liquidazione di un'unica parcella).

Legge 03/08/2004 num. 206 art. 10, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)