Sez. 3, Sentenza n. 2064 del 21/03/1985 (Rv. 439969 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - SINISTRO CAUSATO DA VEICOLO NON IDENTIFICATO - RISARCIMENTO A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIMITAZIONE IN RELAZIONE AL REDDITO FISCALE DEL DANNEGGIATO - ABROGAZIONE EX ART. 1 DEL D.L. N. 857 DEL 1976 - IRRETROATTIVITÀ - CONSEGUENZE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - SINISTRO CAUSATO DA VEICOLO NON IDENTIFICATO - RISARCIMENTO A CARICO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIMITAZIONE IN RELAZIONE AL REDDITO FISCALE DEL DANNEGGIATO - ABROGAZIONE EX ART. 1 DEL D.L. N. 857 DEL 1976 - IRRETROATTIVITÀ - CONSEGUENZE.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e con riguardo all'ipotesi in cui il risarcimento a favore del danneggiato faccia carico al fondo di garanzia per le vittime della strada, il testo originario del terzo comma dell'art. 21 della legge 24 dicembre 1969 n. 990, circa la limitazione del risarcimento in relazione al reddito fiscale del danneggiato medesimo, è stato abrogato e sostituito dall'art. 1 del decreto legge 23 dicembre 1976 n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977 n. 39, con effetto non retroattivo. Ne consegue che il suddetto testo originario resta applicabile per i sinistri verificatisi prima di detta abrogazione. (Conf 1539/82, mass n 419358).*
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)