Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 259 del 1995
Massime (1)
Massima n. 21660
- Locazione di immobili urbani
- Proroga biennale prevista da art. 11, comma 2-bis, del d.l. n. 333 del 1992 (conv. con modif. in l. n. 359 del 1992)
- Inapplicabilità della proroga in caso di ritenuta necessità di destinare l'immobile locato ad alloggio del portiere
- Mancata previsione
- Asserita violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa
- Insussistenza
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
La destinazione di un immobile di proprietà condominiale locato a terzi, ad alloggio del portiere, è sicuramente estranea a quelle esigenze di tutela della persona umana e della famiglia che - come affermato dalla Corte - giustificano l'eccezione alla proroga biennale prevista dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto- legge n. 333 del 1992. Pertanto - a parte che solo per avere erroneamente ravvisato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per i portieri del 25 maggio 1992 la fonte di un obbligo a garantire al lavoratore con mansioni di portiere l'alloggio, il giudice rimettente ha qualificato, nel caso, come necessità la mera intenzione del locatore di dare all'immobile siffatta destinazione, e che tale presunta necessità non è stata comunque fatta valere nella forma della preventiva comunicazione ex art. 29, terzo comma, della legge n. 392 del 1978, ma soltanto dedotta nel corso di un procedimento di convalida in cui non è stato neppure disposto il mutamento del rito - è senz'altro da escludere che la contestata mancata estensione delle consentite eccezioni alla proroga biennale, all'ipotesi 'de qua' comporti violazione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 11, comma 2-bis, del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992, n. 359). - Sulle eccezioni da riconoscersi, in base ai principi della legislazione di settore, alla proroga biennale 'de qua', v. O. n. 226/1994. red.: S. Pomodoro
Norme impugnate
- art. 11, comma 2-bis, d.l. 11 luglio 1992, n. 333
- legge 8 agosto 1992, n. 359
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1994 dal Pretore di Palermo nel procedimento vertente tra il Condominio di Piazza Gentili, 12, Palermo e Fiandaca Federico, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 31 maggio 1995 il Giudice relatore Cesare Ruperto;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Palermo ha sollevato, con ordinanza emessa il 14 dicembre 1994, questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), nella parte in cui non esclude l'applicabilità della proroga biennale dei contratti di locazione, ivi prevista, in favore del condominio che intenda destinare l'immobile ad alloggio del portiere;
che il giudice a quo era stato adito da un condominio locatore, il quale aveva citato il conduttore per la convalida dello sfratto per finita locazione contestualmente intimatogli, successivamente allegando in udienza tale esigenza di destinazione;
che, a parere del Pretore remittente, dalla mancanza di tutela dell'obbligo giuridico che imporrebbe all'attore di assicurare la disponibilità dell'alloggio, deriverebbero una lesione del principio di parità di trattamento rispetto ad altre ipotesi in cui è possibile far valere la necessità nonché una menomazione del diritto di agire;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso per l'infondatezza della questione.
punto 2
Considerato che il giudice a quo rappresenta come necessità la mera intenzione del locatore di destinare l'immobile ad alloggio del portiere, erroneamente richiamandosi al vigente C.C.N.L. per i portieri (del 25 maggio 1992), il quale viceversa configura la disponibilità dell'alloggio come una conseguenza della classificazione del lavoratore con mansioni di portiere in una determinata categoria e non già quest'ultima come fonte di obbligo a garantire l'alloggio stesso;
che, inoltre, la prospettazione attribuisce all'asserzione circa tale utilizzo del bene una rilevanza del tutto impropria, trattandosi di una destinazione che per un verso è estranea a quelle esigenze di tutela della persona umana e della famiglia giustificative dell'eccezione alla proroga biennale (cfr. ordinanza n. 226 del 1994) e per altro verso non risulta neppure fatta valere nella forma della preventiva comunicazione ex art. 29, terzo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, bensì soltanto dedotta nel corso di un procedimento per convalida (in cui non è stato neppure disposto il mutamento del rito);
che, pertanto, la questione è manifestamente infondata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito in legge 8 agosto 1992, n. 359 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Palermo con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1995.
Il Presidente: CAIANIELLO
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze