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Codice della navigazione

Testo in vigore al

Capo II. Delle cause per sinistri marittimi

Sezione I. Della competenza

Art. 589 Competenza per materia e per valore

1. Sono proposte avanti il comandante di porto, se il valore non eccede le lire diecimila, e avanti il tribunale, se il valore e' superiore a tale somma, le cause riguardanti:

  1. a) i danni dipendenti da urto di navi;

  2. b) i danni cagionati da navi nell'esecuzione delle operazioni di ancoraggio e di ormeggio e di qualsiasi altra manovra nei porti o in altri luoghi di sosta;

  3. c) i danni cagionati dall'uso di meccanismi di carico e scarico e dal maneggio delle merci in porto;

  4. d) i danni cagionati da navi alle reti e agli attrezzi da pesca;

  5. e) le indennita' e i compensi per assistenza, salvataggio e ricupero;

  6. f) il rimborso di spese e i premi per ritrovamento di relitti.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali.2424

Art. 590 Competenza per territorio

1. Se il fatto che vi ha dato luogo e' avvenuto nel mare territoriale, le cause contemplate nel precedente articolo sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario o il tribunale della circoscrizione, nella quale e' avvenuto il fatto, ovvero avanti il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale e' avvenuto il primo approdo della nave danneggiata, o, in mancanza, l'arrivo della maggior parte dei naufraghi, ovvero il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale e' l'ufficio di iscrizione della nave.

2. Se il fatto e' avvenuto fuori del mare territoriale, le cause sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario o il tribunale della circoscrizione, nella quale e' avvenuto il primo approdo della nave danneggiata, o l'arrivo della maggior parte dei naufraghi, o, in mancanza avanti il capo del circondario o il tribunale della circoscrizione nella quale e' il luogo di iscrizione della nave.

Sezione II. Del procedimento avanti i comandanti di porto

Art. 591 Forma della domanda

1. La domanda si propone mediante citazione, ovvero verbalmente se le parti sono volontariamente comparse.

Art. 592 Contenuto e forma della citazione

1. La citazione deve contenere la indicazione del comandante di porto adito e delle parti, l'intimazione a comparire a udienza fissa, l'esposizione sommaria dei fatti e la formulazione dell'oggetto della domanda.

2. Puo' essere notificata anche dal messo del comune nel quale ha sede il comandante di porto.

3. La notificazione per pubblici proclami puo', su istanza dell'attore, essere autorizzata dal comandante di porto.

Art. 594 Partecipazione delle parti al processo

1. Le parti possono stare in giudizio personalmente o col ministero di persona munita di procura, redatta per atto notarile o per scrittura privata autenticata nella firma da notaro. Il mandatario, che esercita la professione forense, puo' autenticare la firma apposta dalla parte alla procura, redatta in calce all'atto di citazione.

Art. 595 Trattazione della causa

1. Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione, e, quando occorre, la procura, ovvero facendo redigere processo verbale della comparizione volontaria; possono altresi' presentare la citazione e la procura al comandante di porto in udienza.

2. Se alcuna delle parti citate non si costituisce e si ravvisano irregolarita' nell'atto di citazione, ovvero se il contraddittorio fra le parti anche se volontariamente comparse non e' integro, il comandante di porto assegna, con ordinanza, alle parti un termine per provvedere, e fissa altra udienza di trattazione.

3. Se tutte le parti citate si sono costituite e se il contraddittorio fra le parti anche se volontariamente comparse e' integro, il comandante di porto deve tentare di indurre le parti ad un amichevole componimento.

4. Se il componimento non riesce, il comandante di porto verifica, a seconda dei casi, su istanza di parte o d'ufficio, la propria competenza e, se si ritiene incompetente, lo dichiara con sentenza.

5. La trattazione si svolge, senza formalita' e possibilmente in unica udienza, sotto la direzione del comandante di porto, il quale fissa le modalita' di esperimento dei mezzi istruttori, dispone l'acquisizione agli atti dei processi verbali di sommarie indagini nonche' dei processi verbali e delle relazioni di inchiesta formale, e puo' chiedere in ogni momento chiarimenti alle parti, assegnando un termine per provvedervi.

6. Se e' stata proposta querela di falso in via incidentale, il comandante di porto, qualora ritenga il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti avanti il tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma del secondo comma dell'articolo 225 del codice di procedura civile.

Art. 596 Decisione della causa

1. Il comandante di porto, se ritiene esaurita la trattazione della causa, invita le parti a formulare le conclusioni; e quindi delibera con sentenza.

2. Il dispositivo, se non e' letto immediatamente in pubblica udienza, deve essere depositato, entro i successivi otto giorni, nella cancelleria; in entrambi i casi il testo della motivazione deve essere depositato nella cancelleria entro quindici giorni dalla chiusura della trattazione.

3. La provvisoria esecuzione delle sentenze del comandante di porto e' regolata dagli articoli 282 a 284 del codice di procedura civile.

Art. 597 Appellabilita'

1. Salva l'applicazione degli articoli 42, 43, 339, quarto comma del codice di procedura civile, le sentenze pronunciate su cause di valore eccedente le lire cinquemila sono appellabili avanti il tribunale della circoscrizione, in cui il comandante di porto ha sede.

2. Il termine per appellare e' di quindici giorni dalla data di consegna della lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale la cancelleria comunica il deposito del dispositivo e del testo della motivazione alle parti costituitesi e a quelle non comparse ma regolarmente citate.

Art. 598 Amichevole componimento

1. Anche nelle cause contemplate nell'articolo 589 che eccedano il valore di lire diecimila, il comandante di porto, quando ne sia richiesto, deve adoperarsi per indurre le parti ad un amichevole componimento.

2. Se il componimento riesce, si compila processo verbale, sottoscritto dalle parti, dal comandante di porto e dal cancelliere.
Il processo verbale costituisce titolo esecutivo.

3. Se il componimento non riesce, si compila processo verbale, sottoscritto dalle parti, dal comandante di porto e dal cancelliere, e ad esso si allegano gli atti relativi agli eventuali accertamenti di fatto.

Sezione III. Del procedimento avanti i tribunali e le corti di appello

Art. 599 Nomina di consulenti tecnici

1. Il presidente, all'atto della nomina del giudice o del consigliere istruttore, e il giudice o il consigliere istruttore nel corso dell'istruzione probatoria, scelgono uno o piu' consulenti tecnici fra gli iscritti in un elenco speciale, formato secondo le norme stabilite nel regolamento.

2. Il collegio, quando rileva che non sono stati nominati i consulenti tecnici, provvede alla nomina e puo' disporre che sia rinnovata l'istruzione probatoria.

Art. 600 Funzioni del consulente tecnico

1. Il consulente tecnico assiste il giudice per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, e interviene in camera di consiglio, presenti le parti, per esprimere il suo parere sulle questioni tecniche che la causa presenta.

2. Del parere del consulente e' compilato processo verbale, a meno che il consulente lo presenti per iscritto.

Art. 601 Acquisizione degli atti di inchiesta

1. Il giudice o il consigliere istruttore dispone di ufficio l'acquisizione agli atti della causa dei processi verbali di inchiesta sommaria nonche' dei processi verbali e delle relazioni di inchiesta formale.

Art. 602 Arbitrato dei consulenti tecnici

1. Le parti possono d'accordo chiedere al giudice istruttore che la decisione sia rimessa a un collegio arbitrale composto dai consulenti nominati d'ufficio, e, qualora il numero di questi sia pari, integrato da un consulente nominato dal giudice istruttore con ordinanza.

2. All'arbitrato si applicano gli articoli 456, 457, 827 e seguenti del codice di procedura civile.

Capo III. Delle controversie del lavoro

Art. 603 Competenza del comandante del porto e del tribunale

1. Sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario nel quale e' iscritta la nave o il galleggiante, ovvero e' stato concluso o eseguito o e' cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, e' pervenuta la proposta al marittimo, le controversie individuali, che non eccedono il valore di lire diecimila, riguardanti:

  1. a) i rapporti di lavoro della gente di mare, anche se la controversia e' promossa da persone di famiglia del marittimo o da altri aventi diritto, e ancorche' l'ingaggio non sia stato seguito da arruolamento, o il contratto di arruolamento sia nullo per difetto di forma;

  2. b) l'esecuzione del lavoro portuale e l'applicazione delle relative tariffe;

  3. c) le retribuzioni dovute ai piloti, ai palombari in servizio locale, agli ormeggiatori, ai barcaiuoli ed agli zavorrai; alle imprese di rimorchio; agli esercenti di galleggianti, meccanismi o istrumenti adoperati nelle operazioni di imbarco o sbarco delle merci e delle persone, ovvero comunque in uso o al servizio di navi o di galleggianti; ai fornitori di acqua per uso di bordo.

2. Le controversie suindicate, eccedenti il valore di lire diecimila, sono proposte avanti il tribunale, nella circoscrizione del quale e' iscritta la nave o il galleggiante, ovvero e' stato concluso o eseguito o e' cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, e' pervenuta la proposta al marittimo.

3. Le disposizioni delle lettere b e c del presente articolo si applicano anche alle navi da guerra nazionali, ma non innovano alle norme vigenti sulle controversie relative ai rapporti d'impiego pubblico.24

Art. 605 Assistenza processuale dei minori

1. Nelle controversie contemplate nell'articolo 603 il giudice puo' nominare un curatore speciale al minore, anche se quest'ultimo sia fornito di capacita' processuale.

2. E' sempre in facolta' di chi esercita sul minore la patria potesta' o la tutela di intervenire nelle controversie stesse o anche di surrogarsi al minore, se questo non faccia valere le sue ragioni.

Art. 606 Passaggio dal rito ordinario al rito speciale

1. Il comandante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle forme regolate dagli articoli 591 a 596 riguarda uno dei rapporti previsti nell'articolo 603, sospende il processo affinche' abbia luogo il tentativo di conciliazione sindacale, fissando il termine perentorio per la riassunzione della causa col rito delle controversie individuali del lavoro.

Art. 607 Passaggio dal rito speciale al rito ordinario

1. Il comandante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto che non rientra tra quelli previsti nell'art. 603, dispone con ordinanza che gli atti siano messi in regola con le disposizioni fiscali che debbono essere osservate nel procedimento ordinario; nel decidere della causa non puo' tener conto delle prove che sono state ammesse e assunte in deroga alle norme ordinarie.

Art. 608 Giudice di appello

1. L'appello contro le sentenze pronunciate dal comandante di porto nei processi relativi a controversie previste dall'articolo 603 deve essere proposto avanti la sezione della corte di appello che funziona come magistratura del lavoro, la quale e' integrata da due consiglieri designati dal primo presidente in sostituzione degli esperti.