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Sez. L, Sentenza n. 6631 del 01/04/2015 (Rv. 635124 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO | Tutela delle condizioni di lavoro - Mancata adozione delle misure necessarie da parte del datore di lavoro - Astensione dal lavoro da parte del lavoratore e conservazione della retribuzione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635124-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO

In caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di sicurezza di cui all'art. 2087 cod. civ., è legittimo, a fronte dell'inadempimento altrui, il rifiuto del lavoratore di eseguire la propria prestazione, conservando, al contempo, il diritto alla retribuzione in quanto non possono derivargli conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato un'impresa al pagamento della retribuzione di un'ora e mezzo di lavoro illegittimamente trattenuta a seguito dell'astensione dal lavoro da parte dei dipendenti, motivata dalla bassa temperatura nell'ambiente lavorativo per il malfunzionamento della caldaia).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)