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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 174 del 1983

Decisione
decisa il 1983-06-08, depositata il 1983-06-16
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:174
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 15740

  • Impiego pubblico
  • Benefici combattentistici
  • Divieto per i collocati a riposo di assumere impieghi o incarichi presso lo stato o enti pubblici in genere
  • Questione già decisa
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 194/1976 e O. nn. 29/1978 e 189/1982.

Norme impugnate

  • art. 6 d.l. 8 luglio 1974, n. 261
  • legge 14 agosto 1974, n. 355

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 del d.l. 8 luglio 1974, n. 261 (Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati) nel testo modificato con la legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355 promosso con ordinanza emessa il 14 aprile 1976 dal Tribunale amministrativo regionale del Piemonte sul ricorso proposto da Panazzolo Fernando contro il Provveditorato agli studi di Torino, iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 del 1977; udito, nella camera di consiglio del 23 marzo 1983 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen.
punto 1
Ritenuto che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., dell'art. 6, secondo e terzo comma, del d.l. 8 luglio 1974, n. 261 ("Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati") nel testo modificato dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355 ("Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati"); che in tale ordinanza si assume che il divieto posto dall'art 6 suddetto, al personale collocato a riposo con benefici combattentistici, di assumere impieghi o incarichi presso lo Stato o gli enti pubblici in genere, salvo determinate eccezioni, e la conseguente disposta cessazione obbligatoria degli incarichi attribuiti prima della pubblicazione del citato decreto-legge n. 261- salvo la rinuncia al trattamento preferenziale di quiescenza già ottenuto, ma senza possibilità di essere riammessi in servizio sarebbe in contrasto con gli artt. 3 e 4 Cost.;
punto 2
considerato che questa Corte, con la sentenza n. 194 del 1976, ha già ritenuto che la retroattività di detta disposizione ha valide ragioni giustificative ed ha dichiarato non fondata la questione, in relazione all'art. 4 Cost., successivamente dichiarandola manifestamente infondata con le ordinanze n. 29 del 1978 e n. 189 del 1982; che non vengono addotte ragioni nuove che inducano a diversa decisione, neppure sotto l'ulteriore profilo della violazione dell'art. 3 Cost., giacché le disparità prospettate nell'ordinanza di rimessione attengono a situazioni manifestamente differenziate perciò non comparabili alla stregua del principio di uguaglianza.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261 ("Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati"), così come modificato dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 355 ("Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, recante modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati"), sollevata con l'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 4 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1983. F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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