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Sez. 1 - , Sentenza n. 5682 del 07/03/2017 (Rv. 644657 - 01)

AGRICOLTURA - IN GENERE | Contributi comunitari - Compensazioni finanziarie - Credito di valuta - Prova del maggior danno - Necessità - Violazione dell’art. 1, prot. n. 1), CEDU - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644657-01

AGRICOLTURA - IN GENERE

Il regime delle compensazioni finanziarie approntato a livello dell’Unione Europea, in funzione della regolazione dei prezzi e della stabilizzazione dei mercati, prevede, nel caso in cui sia imposto il ritiro dal mercato del prodotto il cui prezzo sia sceso sotto un livello prefissato, l’erogazione in favore dei produttori di provvidenze di natura indennitaria, consistenti in somme di denaro. Sicché, trattandosi di un credito di valuta, il creditore può sempre dare la prova del maggior danno, ex art. 1224, comma 2, c.c., senza che vi sia contrasto con l’art. 1, prot. n. 1), della CEDU, tenuto conto che con la detta norma il diritto interno appresta un rimedio efficace, per ovviare agli effetti negativi connessi al ritardo nell’adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

Riferimenti normativi: Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)