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Sez. 1, Sentenza n. 5168 del 23/01/1995 Ud. (dep. 09/05/1995) Rv. 201426 - 01

Udienza preliminare - Fascicolo per il dibattimento - Atti raccolti | Atti non ripetibili compiuti dalla P.G. e dal P.M. - Irripetibilità congenita e non accidentale - Necessità - Eccezione.
Stato
decisa il 1995-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201426-01

Udienza preliminare - Fascicolo per il dibattimento - Atti raccolti

La irripetibilità degli atti compiuti dalla polizia giudiziaria e dal P.M., che vanno raccolti nel fascicolo per il dibattimento, si concreta nell'impossibilità materiale di rimuovere nel giudizio il medesimo atto compiuto nella fase delle indagini preliminari e va intesa quale irripetibilità congenita, come in caso di perquisizioni, sequestri, intercettazioni, rilevazioni urgenti in luoghi, cose o persone, e non accidentale, come in caso di morte o sopravvenuta irreperibilità di chi ha fatto dichiarazioni alla P.G. o al P.M., fatta salva l'ipotesi, per gli atti rientranti in quest'ultima categoria, dell'irripetibilità determinata da fatti e circostanze imprevedibili di cui all'art. 512 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 431 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 512 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 512 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)