Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 231 del 1995
Massime (3)
Massima n. 21519
- Mafia
- Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa
- Soggiorno cautelare
- Attribuzione al procuratore nazionale antimafia del potere di imporlo in caso di mero sospetto di appartenenza ad associazione di tipo mafioso
- Lamentata eccessiva discrezionalità
- Previsione per il riesame di procedure C.D. 'de plano' in assenza di contraddittorio
- Ritenuta violazione del diritto di difesa nonché di legalità e del giudice naturale precostituito per legge
- Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'
- Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima 'in parte qua'. - S. n. 419/1994. red.: G. Leo
Norme impugnate
- legge 7 agosto 1992, n. 356
- art. 25-quater, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306
- art. 25-quater, comma 5, d.l. 8 giugno 1992, n. 306
Parametri
- art. 25, comma 1, Cost.
- art. 24, comma 2, Cost.
Massima n. 21520
- Mafia
- Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa
- Soggiorno cautelare
- Attribuzione al procuratore nazionale antimafia del potere di imporlo in caso di mero sospetto di appartenenza ad associazione di tipo mafioso
- Lamentata eccessiva discrezionalità
- Ritenuta violazione dei principi di inviolabilità della libertà personale e di legalità
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
Questione già dichiarata non fondata nei sensi di cui in motivazione. - S. n. 419/1994. red.: G. Leo
Norme impugnate
- art. 25-quater, comma 1, d.l. 8 giugno 1992, n. 306
- legge 7 agosto 1992, n. 356
Parametri
- art. 25, comma 3, Cost.
- art. 13, comma 1, Cost.
- art. 13, comma 2, Cost.
Massima n. 21521
- Mafia
- Provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa
- Soggiorno cautelare
- Attribuzione al procuratore nazionale antimafia del potere di imporlo in caso di mero sospetto di appartenenza ad associazione di tipo mafioso
- Lamentata mancata estensione a tale misura delle modifiche apportate dalla legge n. 256/1993 alle norme relative al soggiorno obbligato
- Ritenuta violazione del principio di eguaglianza
- Insussistenza
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Manifesta infondatezza della questione, in quanto - costituendo l'istituto del soggiorno cautelare una vera e propria misura di prevenzione, che si aggiunge, con presupposti e struttura procedimentale del tutto peculiari, al vigente sistema della misure di prevenzione personali - il fatto che l'esecuzione della misura in esame possa essere disposta in una località diversa da quella di residenza o di dimora abituale, a differenza di quanto previsto in ordine al soggiorno obbligato a seguito della l. n. 256/1993, non determina violazione del principio di eguaglianza, essendo frutto di una scelta discrezionale del legislatore, certamente non irrazionale. - S. n. 419/1994. red.: G. Leo
Norme impugnate
- art. 25-quater d.l. 8 giugno 1992, n. 306
- legge 7 agosto 1992, n. 356
Parametri
- art. 3 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1994 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Lo Iacono Giovanni, iscritta al n. 708 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri;
punto 1
Ritenuto che la Corte di cassazione, premesso che il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il procuratore nazionale antimafia ha rigettato l'istanza intesa ad ottenere la modifica della località di soggiorno cautelare con ritorno al luogo di residenza ai sensi della legge 24 luglio 1993, n. 256, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in riferimento agli artt. 3, 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 25, primo e terzo comma, della Costituzione;
che il giudice remittente, richiamando sinteticamente precedenti ordinanze della stessa Corte di cassazione, osserva in primo luogo che la norma impugnata - che disciplina l'istituto del soggiorno cautelare - contrasta, da un lato, con gli artt. 13, primo e secondo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione, per l'indeterminatezza della fattispecie legale, la quale, correlata all'estrema genericità dell'indicazione della condotta, consente al procuratore nazionale antimafia, organo non giurisdizionale, uno spazio di discrezionalità incontrollabile; dall'altro, con gli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, in quanto l'intervento del giudice avviene senza contraddittorio e senza possibilità di esplicazione del diritto di difesa, nonché con sottrazione del processo al giudice naturale;
che, inoltre, ad avviso del remittente, la norma impugnata viola anche il principio di eguaglianza per la mancata estensione al soggiorno cautelare delle modifiche introdotte dalla legge n. 256 del 1993 in ordine alla località di esecuzione del soggiorno obbligato;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'infondatezza della questione;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 419 del 1994, in ordine alle questioni già poste dalla Corte di cassazione con precedenti ordinanze in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 25, primo e terzo comma, della Costituzione, ha dichiarato:
a) non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell' art. 25-quater, primo comma - nella parte in cui definisce i presupposti di applicazione dell'istituto -, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione, ritenendo che la formula adoperata dal legislatore consente di interpretare la norma nel senso che la valutazione del procuratore nazionale antimafia debba ancorarsi a fatti e comportamenti oggettivi, che egli ragionevolmente ritenga, sulla base di adeguata motivazione, strumentalmente collegati alla commissione di una o più delle fattispecie criminose tassativamente indicate;
b) l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 25-quater, primo comma, "nella parte in cui non prevede che il procuratore nazionale antimafia può disporre, con decreto motivato, il soggiorno cautelare soltanto in via provvisoria, con l'obbligo di chiedere contestualmente l'adozione del provvedimento definitivo al tribunale, ai sensi dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, il quale decide, a pena di decadenza, nei termini e con le procedure previste dall'anzidetto art. 4 della legge medesima";
c) l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 25-quater, quinto comma;
che in ordine, poi, all'unica questione nuova, rispetto a quelle già decise con la citata sentenza, prospettata dalla Corte remittente in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la medesima si rivela chiaramente infondata, in quanto, come questa Corte ha osservato nella predetta sentenza n. 419 del 1994, l'istituto del soggiorno cautelare costituisce una vera e propria nuova misura di prevenzione che si aggiunge, con presupposti e struttura procedimentale del tutto peculiari, al vigente sistema delle misure di prevenzione personali: con la conseguenza che il fatto che l'esecuzione della misura in esame possa essere disposta in una località diversa da quella di residenza o di dimora abituale, a differenza di quanto previsto in ordine al soggiorno obbligato a seguito della legge 24 luglio 1993, n. 256, non determina violazione del principio di eguaglianza, costituendo frutto di una scelta discrezionale del legislatore certamente non irrazionale;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma - nella parte in cui definisce i presupposti per l'applicazione dell'istituto -, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 13, primo e secondo comma, e 25, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-quater, primo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe, norma già dichiarata illegittima, nella parte indicata in motivazione, con la sentenza n. 419 del 1994;
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25-quater, quinto comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 25, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe, norma già dichiarata illegittima con la citata sentenza n. 419 del 1994;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 25-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
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