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Sez. 1, Sentenza n. 25660 del 04/12/2014 (Rv. 633414 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Azione revocatoria di pagamenti - Cessione del credito - Subentro del cessionario nel diritto controverso ex art. 111 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2014-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633414-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE

Nell'azione revocatoria fallimentare avente ad oggetto un pagamento il diritto controverso è quello all'inefficacia dell'atto, funzionalmente collegato all'esecuzione collettiva, e non già il diritto di credito, sicché il cessionario del credito non subentra nel diritto controverso, non trovando applicazione l'art. 111 cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)