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Sez. 2, Sentenza n. 3 del 03/01/1966 (Rv. 320005 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONFERMA OD ESECUZIONE VOLONTARIA DI DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE NULLE - SUCCESSIONE NECESSARIA - RIDUZIONE - LEGITTIMITA - LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA - INAPPLICABILITA DELL'ART 590 COD CIV.*
Stato
decisa il 1966-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320005-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - TESTAMENTO IN GENERE - CONFERMA OD ESECUZIONE VOLONTARIA DI DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE NULLE - SUCCESSIONE NECESSARIA - RIDUZIONE - LEGITTIMITA - LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA - INAPPLICABILITA DELL'ART 590 COD CIV.*

Gli effetti convalidativi, che le norme dettate dall'art.590 cod. civ. ricollegano alla conferma o alla esecuzione volontaria delle Disposizioni testamentarie nulle, non operano rispetto a quelle lesive della legittima, le quali, lungi dall'essere inficiate da nullita - intesa in senso tecnico come Mancanza di requisiti essenziali di Forma o di sostanza- sono valide, anche se soggette a riduzione, ossia suscettibili di essere dichiarate giuridicamente inefficaci nei limiti in cui cio sia necessario per l'integrazione della quota di riserva. Sicche nonostante l'eventuale esecuzione volontaria del testamento, l'Azione di riduzione puo essere esperita dal legittimario, salvo che egli non abbia manifestato in modo non equivoco la volonta di rinunciare a far valere la lesione. *

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 557, Cod. Civ. art. 590

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)