Sez. 2, Sentenza n. 1096 del 21/03/1977 (Rv. 384734 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DENUNCIA DI NUOVA OPERA - ORDINANZA PRETORILE - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER IL MERITO - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO - MANCATA IMPUGNAZIONE - CONSEGUENZE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - DENUNCIA DI NUOVA OPERA - ORDINANZA PRETORILE - DECLARATORIA DI INCOMPETENZA PER IL MERITO - IMPUGNABILITA CON IL REGOLAMENTO - MANCATA IMPUGNAZIONE - CONSEGUENZE.*
L'ordinanza con cui il pretore - chiusa la fase cautelare del procedimento di denuncia di nuova opera - ritiene la propria incompetenza a decidere le questioni di merito, ha natura di sentenza e, se non e impugnata con istanza di regolamento, rende incontestabile, ai sensi dell'art 44 cod proc civ, l'incompetenza dichiarata e la Competenza del giudice in essa indicato, sempre che la causa venga tempestivamente riassunta. (Conf 1835/72, mass n 358839).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 689
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)