Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12838 del 14/05/2019 (Rv. 653871 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Contributi di incentivo all’esodo - Agevolazione fiscale di cui all’abrogato art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Ultrattività ex art. 36, comma 23, del d.l. n. 223 del 2006 - Limiti - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, il beneficio fiscale già previsto dall'abrogato art. 19, comma 4-bis, del d.P.R. n. 917 del 1986, reso ultrattivo dall'art. 36, comma 23, del d.l. n. 223 del 2006 (conv., con modif., in l. n. 248 del 2006), si applica solo con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro che, pur se cessati dopo il 4 luglio 2006, hanno formato oggetto di atti od accordi aventi data certa anteriore all'entrata in vigore del citato d.l. (Fattispecie in tema di silenzio-rifiuto formatosi su istanza di rimborso di IRPEF versata dal contribuente su somme incassate quali incentivi all'esodo).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 36 com. 23 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 17 com. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 19 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)