diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7254 del 13/06/1992 (Rv. 477720 - 01)

Poste e radiotelecomunicazioni pubbliche - Servizi di telecomunicazione - Radio e televisione - In genere | RAI - Rappresentanza sostanziale e processuale - Affidamento esclusivo al suo presidente - Potere relativo del direttore generale - Insussistenza - Legittimazione processuale di quest'ultimo - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477720-01

Poste e radiotelecomunicazioni pubbliche - Servizi di telecomunicazione - Radio e televisione - In genere

La rappresentanza della R.A.I., sia sotto l'aspetto sostanziale che sotto l'aspetto processuale, è affidata esclusivamente al suo presidente, ai sensi dell'art. 5 D.L. 6 dicembre 1984 n. 807 (conv. in legge 4 febbraio 1985 n. 10), per cui questo ente può stare in giudizio per mezzo di una persona diversa (nel caso del direttore generale) solo se il potere di rappresentanza sia stato a questa conferito, espressamente e per iscritto, a norma dell'art. 77 cod. proc. civ., dal presidente che ne è titolare.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/1984 num. 807 art. 5, Legge 04/02/1985 num. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)