Sez. L, Sentenza n. 712 del 16/02/1977 (Rv. 384293 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - CESSAZIONE O TRASFERIMENTO DI AZIENDA - TERMINE SEMESTRALE - RILEVANZA - CONDIZIONI - LIMITI - FORI TERRITORIALI ORDINARI - APPLICABILITA - PRESUPPOSTO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - CESSAZIONE O TRASFERIMENTO DI AZIENDA - TERMINE SEMESTRALE - RILEVANZA - CONDIZIONI - LIMITI - FORI TERRITORIALI ORDINARI - APPLICABILITA - PRESUPPOSTO.*
L'art 413 cod proc civ, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio nelle cause di lavoro, deve essere interpretato nel senso che il decorso del termine semestrale dal trasferimento o dalla cessazione dell'azienda o della sua dipendenza (comma terzo) ha Rilevanza solo in relazione al foro del luogo in cui si trova l'azienda o la dipendenza alla quale era addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la propria opera al momento della fine del rapporto (comma secondo, seconda parte), mentre non ha Rilevanza in relazione al foro del luogo in cui e sorto il rapporto (comma secondo, prima parte). Pertanto, dopo il decorso del termine di sei mesi, deve subentrare il foro speciale della circoscrizione in cui e sorto il rapporto, e, solo dopo che sia accertata l'impossibilita di far ricorso ai fori speciali, e possibile avvalersi dei fori ordinari previsti dagli artt 18 e 19 cod proc civ; tanto piu che il secondo comma dello art 413 cod proc civ prevede espressamente l'ipotesi del luogo dove e sorta l'obbligazione con locuzione piu ampia e comprensiva di quella usata dall'art 20 cod proc civ per tutte le cause relative a obbligazioni, e quindi costituisce un foro speciale e prevalente sugli altri degli artt 18 e 19 citati. (Conf 674/76, mass n 379326).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)