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Sez. 2, Sentenza n. 1677 del 14/05/1969 (Rv. 340636 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - RISPETTO TRA CONDOMINI DELLE DISTANZE, DELLE ALTRE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA E DELLE NORME DI BUON VICINATO - NUOVA COSTRUZIONE DI UN CONDOMINO - CREAZIONE DI INTERCAPEDINE - DIRITTO DEGLI ALTRI CONDOMINI ALLA DEMOLIZIONE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340636-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - RISPETTO TRA CONDOMINI DELLE DISTANZE, DELLE ALTRE LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA E DELLE NORME DI BUON VICINATO - NUOVA COSTRUZIONE DI UN CONDOMINO - CREAZIONE DI INTERCAPEDINE - DIRITTO DEGLI ALTRI CONDOMINI ALLA DEMOLIZIONE - SUSSISTENZA.*

Gli altri condomini hanno diritto alla eliminazione delle intercapedini create da taluno dei condomini con la erezione, sull'area di sua spettanza, nello edificio condominiale, di una nuova costruzione.(nella specie, un condomino aveva eretto sulla propria terrazza un manufatto il cui muro esterno lasciava un'intercapedine di un metro tra esso e quello corrispondente della tromba delle scale dell'edificio in condominio).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)