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Sez. L, Sentenza n. 10441 del 07/10/1991 (Rv. 474121 - 01)

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni) | Condono contributivo previdenziale - Presentazione della domanda - Rinuncia tacita alla proposta domanda giudiziale di accertamento negativo del debito contributivo - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474121-01

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - Sgravi (benefici, esenzioni, agevolazioni)

Nel caso del cosiddetto condono contributivo previdenziale, prevedendosi solo che le procedure dirette alla regolarizzazione delle posizioni contributive trovino applicazione anche in fase contenziosa (senza alcun espresso riferimento - come, invece, in ipotesi di applicazione del condono fiscale - all'incidenza sul giudizio in corso dell'istanza di concessione del beneficio), la mera presentazione della domanda di condono (previdenziale) non implica una rinuncia tacita alla proposta domanda giudiziale di accertamento negativo del debito contributivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 2 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1987 num. 442, Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)