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Sez. U, Sentenza n. 933 del 24/03/1969 (Rv. 339334 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - CONTENENTI PIU DISPOSIZIONI O PLURALITA DI ATTI - DISPOSIZIONI CONNESSE - UNICITA DI TASSAZIONE - MUTUO CONTRATTO DA UN COMUNE E DELEGAZIONI DI PAGAMENTO SULLE IMPOSTE DI CONSUMO O SU ALTRI CESPITI DELEGABILI PER LEGGE RILASCIATE DALL'ENTE MUTUATARIO PER L'ESTINZIONE DEL MUTUO - CONNESSIONE NECESSARIA EX LEGE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1969-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/339334-01

TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ATTI E CONTRATTI - CONTENENTI PIU DISPOSIZIONI O PLURALITA DI ATTI - DISPOSIZIONI CONNESSE - UNICITA DI TASSAZIONE - MUTUO CONTRATTO DA UN COMUNE E DELEGAZIONI DI PAGAMENTO SULLE IMPOSTE DI CONSUMO O SU ALTRI CESPITI DELEGABILI PER LEGGE RILASCIATE DALL'ENTE MUTUATARIO PER L'ESTINZIONE DEL MUTUO - CONNESSIONE NECESSARIA EX LEGE - SUSSISTENZA.*

Il rilascio delle delegazioni di pagamento sulle imposte di consumo, o su altri cespiti delegabili, e, in virtu di legge, iscindibilmente connesso con il mutuo per il quale le delegazioni sono state rilasciate, e che di tale mutuo costituiscono il necessario presupposto di legittimita ed il normale mezzo di pagamento. Cio si ricava dall'art. 299, n.3, della legge comunale e provinciale (RD 3 marzo 1934, n.383), che impone ai comuni, perche possano contrarre un mutuo, di predeterminare i mezzi per l'Estinzione e dall'art.94 del tu per la finanza locale (RD 14 settembre 1931, n 1175), come modificato dall'art.11 della legge 17 dicembre 1959, n.1079, secondo cui, se non sussistono altri cespiti delegabili per legge, i comuni sono tenuti, a rilasciare delegazioni sulle imposte di consumo, onde procedere all'Estinzione del mutuo, purche la riscossione delle predette imposte sia data in carico all'appaltatore di esse e, nel caso di gestione diretta, allo esattore delle imposte dirette, o al tesoriere comunale, con le condizioni stabilite dalla legge sulle riscossioni delle imposte dirette, ed il prefetto dia il benestare con riferimento ai quattro quinti del cespite netto, tenuto conto di tutti gli altri vincoli gia gravanti su detto cespite. Dalla strumentalita ex lege fra il mutuo e le delegazioni di pagamento si desume che il rilascio delle delegazioni non e tassabile in via autonoma rispetto al mutuo.*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 9, Legge 03/03/1934 num. 383 art. 299, Legge 14/09/1931 num. 1175 art. 94

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)