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Sez. 3, Sentenza n. 7790 del 21/05/1984 Ud. (dep. 28/09/1984) Rv. 165826 - 01

REATI MILITARI - REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE - CONTRABBANDO - ISTIGAZIONE DI MILITARE A COMMETTERE IL DELITTO DI CONTRABBANDO - NECESSARIA SUSSISTENZA DEL DELITTO DI COLLUSIONE DEL MILITARE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-05-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/165826-01

REATI MILITARI - REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE MILITARE - CONTRABBANDO - ISTIGAZIONE DI MILITARE A COMMETTERE IL DELITTO DI CONTRABBANDO - NECESSARIA SUSSISTENZA DEL DELITTO DI COLLUSIONE DEL MILITARE - ESCLUSIONE.*

Il delitto di istigazione di un militare a commettere reato di contrabbando, di cui all'art. 212 cod. pen. mil. Pace, può sussistere anche se manchi o resti dubbio il più grave reato di collusione nel contrabbando, di cui all'art. 3 legge 9 dicembre 1941, n. 1383, data la diversità degli elementi costitutivi delle due figure criminose. (V mass n 107721; (V mass n 111763).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 15, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Pen. Mil. Pace art. 212, Legge 09/12/1941 num. 1383 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)