Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 459 del 1990
Massime (2)
Massima n. 16580
- Previdenza e assistenza sociale
- Cure idrotermali
- Fruizione in periodo extraferiale con diritto alla retribuzione
- Condizione
- Sussistenza di "effettive esigenze terapeutiche o riabilitative"
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Massima n. 16581
- Previdenza e assistenza sociale
- Cure idrotermali aventi finalità preventive
- Fruizione in periodo extraferiale con diritto alla retribuzione
- Ritenuta esclusione
- Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
Stante che le prestazioni idrotermali sono tipicamente preordinate alla cura delle affezioni a carattere cronico o recidivante, la fruizione in periodo extraferiale, con diritto alla retribuzione (ex art. 2110 cod. civ.), del trattamento delle cure idrotermali aventi finalità preventive, è da riconoscersi a pieno titolo se volto ad evitare o attenuare il peggioramento delle affezioni predette, restando invece esclusa - secondo quanto precisato anche dalla Corte di cassazione - nelle sole ipotesi in cui le prestazioni stesse siano destinate a prevenire una malattia non ancora insorta. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 32 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638). - S. n. 559/1987.
Norme impugnate
- art. 13, comma 3, d.l. 12 settembre 1983, n. 463
- legge 11 novembre 1983, n. 638
Parametri
- art. 32 Cost.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, promossi con ordinanze emesse il 28 novembre 1989, il 2 dicembre 1989, il 26 gennaio 1990, il 2 e 3 febbraio 1990 dal Pretore di Torino, iscritte rispettivamente ai nn. 259, 260, 261, 262 e 263 del registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di costituzione della S.p.a. Iveco FIAT, di Geraci Umberto nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
punto 1
Ritenuto che con le cinque ordinanze indicate in epigrafe il Pretore di Torino ha sollevato due diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, impugnandolo:
a) nella parte in cui, ai fini della retribuibilità ex art. 2110 cod. civ. delle assenze per cure idrotermali, richiederebbe - secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite della Corte di cassazione - l'indifferibilità di tali cure fino al periodo feriale, ciò che ad avviso del Pretore darebbe luogo a contrasto con gli artt. 3, 32, 36, 38 e 102 della Costituzione (questione sollevata con le ordinanze, di identico tenore, iscritte ai nn. 259, 260, 261, 263 reg. ord. 1990);
b) nella parte in cui escluderebbe il predetto trattamento di cui all'art. 2110 cod. civ. in caso di assenza per cure idrotermali aventi finalità preventive (ord. n. 262 del 1990);
che nel giudizio di cui all'ordinanza n. 260/1990 la parte privata Iveco FIAT S.p.a. e l'Avvocatura dello Stato hanno chiesto che la questione sub a) sia dichiarata inammissibile o infondata, mentre nel giudizio di cui all'ordinanza n. 263/1990 la parte privata Geraci Umberto ne ha chiesto l'accoglimento;
punto 2
Considerato che la questione sub a), già sollevata dal medesimo Pretore con altra ordinanza di tenore identico a quelle qui in esame, è stata dichiarata non fondata, "nei sensi di cui in motivazione", con la sentenza n. 297 del 1990;
che pertanto essa va dichiarata manifestamente infondata;
che la questione sub b) è prospettata nell'assunto che le cure idrotermali con finalità preventive per le quali non possono concedersi permessi extraferiali siano quelle tendenti alla prevenzione del peggioramento della patologia o alla riduzione di esso, ciò che presuppone l'esistenza di uno stato di malattia, pur se non in fase acuta; che viceversa l'esclusione delle cure preventive che discende dalla limitazione di permessi extraferiali ai casi in cui ricorrano "effettive esigenze terapeutiche o riabilitative" concerne - secondo quanto precisato dalla Corte di cassazione, oltre che da questa stessa Corte (sentenza n. 559 del 1987) - le sole ipotesi in cui le prestazioni idrotermali siano destinate a prevenire una malattia non ancora insorta, mentre l'evitare o attenuare il peggioramento delle affezioni a carattere cronico o recidivante alla cui cura tali prestazioni sono tipicamente preordinate rientra a pieno titolo tra le finalità terapeutiche e riabilitative cui la norma impugnata riconosce tutela;
che pertanto anche tale questione, in quanto fondata in un presupposto erroneo, va dichiarata manifestamente infondata;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 13, terzo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini) convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sollevata dal Pretore di Torino in riferimento agli artt. 3, 32, 36, 38 e 102 della Costituzione con ordinanza del 28 novembre, 2 dicembre 1989, 26 gennaio e 3 febbraio 1990 ed in riferimento all'art. 32 della Costituzione con ordinanza del 2 febbraio 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 settembre 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 16 ottobre 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze