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Sez. 3, Ordinanza n. 25492 del 17/09/2025 (Rv. 676352-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Pregiudiziale amministrativa - Sospensione del processo civile - Presupposti - Controversia amministrativa vertente su diritti soggettivi rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676352-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità amministrativa presuppone che la questione pregiudiziale debba essere definita con efficacia di giudicato, condizione ricorrente unicamente quando il giudice amministrativo sia chiamato a risolvere questioni di diritto soggettivo nell'ambito di attribuzioni giurisdizionali esclusive. (Nella specie, la S.C. ha escluso che tra il giudizio civile avente ad oggetto l'escussione di una garanzia, concessa quale intervento di sostegno pubblico, e il giudizio amministrativo di impugnazione del provvedimento di revoca della garanzia stessa sussistesse un rapporto di pregiudizialità giuridica, non essendo stato chiamato il giudice amministrativo a pronunciarsi su un provvedimento incidente su diritti soggettivi).

Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)