Sez. 2, Sentenza n. 2162 del 26/06/1968 (Rv. 334342 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I N P S - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - INCIDENZA DELL'INFERMITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - I N P S - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - INCIDENZA DELL'INFERMITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema di pensione di invalidita, sono insindacabili in Cassazione, se sorretti da congrua e corretta motivazione, gli accertamenti del giudice di merito relativi alla esistenza, natura e gravita della malattia, nonche all'incidenza di questa sia sulla capacita di guadagno del lavoratore, in relazione all'importanza della sua minorazione fisico-psichica, sia sulla possibilita di utile e concreto impiego delle residue energie lavorative in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Conforme alle sentenze n. 1105-67, massima n. 327502'124-65.*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)