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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 433 del 1994

Decisione
decisa il 1994-12-06, depositata il 1994-12-20
ECLI
ECLI:IT:COST:1994:433
Massime
4

Massime (4)

Massima n. 21176

  • Pensioni
  • Iscritti alle assicurazioni obbligatorie per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali
  • Divieto di cumulo del trattamento pensionistico anticipato con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi
  • Lamentata lesione del principio di eguaglianza e del principio di proporzionalità e di adeguatezza della retribuzione
  • Inapplicabilità nel giudizio 'a quo' della norma denunziata
  • Inammissibilità della questione.
Leggi la massima
La questione di legittimità costituzionale sollevata, riguardo al divieto di cumulo del trattamento pensionistico anticipato con la retribuzione lorda percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, nei confronti dell'art. 22, l. n. 153 del 1969, difetta di rilevanza. La disposizione impugnata, concernente le pensioni erogate agli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, non è infatti applicabile nel giudizio 'a quo', che invece verte su un ricorso di un maggiore dell'esercito, cessato dal servizio permanente a domanda, disposto dall'amministrazione militare a seguito di comunicazione dell'interessato di svolgere attività lavorativa alle dipendenze di terzi. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, l. 30 aprile 1969, n.153, in riferimento agli artt. 3 e 36, Cost.). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Norme impugnate

  • art. 22 legge 30 aprile 1969, n. 153

Parametri

Massima n. 21177

  • Pensioni
  • Dipendenti civili dello stato
  • Dipendenti collocati a riposo anticipatamente a domanda
  • Divieto di cumulo del trattamento di quiescenza con la retribuzione dovuta per lavoro dipendente
  • Lamentata disparità di trattamento nei confronti dei pensionati che svolgano lavoro autonomo
  • Esclusione
  • Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
L' art. 10, ultimo comma, d.l. n. 17 del 1983 (conv. in l. n. 79 del 1983) il quale stabilisce il divieto di cumulo di trattamento pensionistico anticipato con redditi da lavoro dipendente, non comporta una ingiustificata disparità di trattamento in ambito pensionistico per la mancata estensione del divieto stesso ai redditi da lavoro autonomo. È infatti del tutto ragionevole la diversità di disciplina in relazione alle differenti situazioni nelle quali gravano le due categorie di pensionati, a seconda che tali soggetti svolgano attività retribuita alle dipendenze di terzi o lavoro autonomo: e ciò per la diversità dei rispettivi rapporti che danno causa al reddito percepito oltre alla pensione e, specificamente, per la diversità dei relativi sistemi contributivi. Va altresì considerato che lo scopo di disincentivare l'attività lavorativa alle dipendenze di terzi, dopo la pensione, potrebbe costituire un indirizzo di politica legislativa, inteso a rimuovere ostacoli all'accesso dei giovani ad occasioni lavorative, ostacoli che, quasi sempre non sono costituiti dall' espletamento di un'attività libero professionale, dato il carattere della relativa prestazione,normalmente implicante l' impiego di risorse specifiche al soggetto che la fornisce e, quindi, non attuabile da parte di chiunque. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, come conv. il l. 25 marzo 1983, n. 79). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Norme impugnate

  • art. 10 d.l. 29 gennaio 1983, n. 17
  • legge 25 marzo 1983, n. 79

Parametri

Massima n. 21178

  • Pensioni
  • Dipendenti civili dello stato
  • Dipendenti collocati a riposo anticipatamente, a domanda
  • Divieto di cumulo del trattamento di quiescenza con la retribuzione dovuta per lavoro dipendente
  • Lamentata disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti fruenti di pensionamento anticipato per cause diverse dalle dimissioni volontarie e, in particolare, dei dipendenti dichiarati decaduti dall' impiego per assenza ingiustificata
  • Esclusione
  • Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
Non è ingiustificatamente discriminatoria la limitazione posta dall'art. 10, ultimo comma. d. l. n. 17 del 1983 (conv. il l. n. 79 del 1983), in ordine al divieto di cumulo tra pensione e retribuzione, a carico dei dipendenti collocati anticipatamente in quiescenza a seguito di formale domanda in tal senso, con conseguenziale esclusione dei casi di pensionamento anticipato che trovano origine in cause diverse dalle dimissioni volontarie e, in particolare, del caso di decadenza per assenza ingiustificata dal servizio. Come infatti si evince dal d.l. n. 49 del 1986, il legislatore, allo scopo di scoraggiare il ricorso ad ogni forma di pensionamento anticipato e di ridurre la spesa nel settore, ha chiaramente inteso assimilare l' ipotesi di pensionamento anticipato, derivante da domanda, a tutte le altre cause di cessazione anticipata dal servizio, solo per quanto concerne gli effetti limitativi relativi all' indennità integrativa speciale previsti dallo stesso art. 10, primo e quinto comma. La limitazione in esame, invece, ha una sua struttura procedimentale e conseguente diversificazione - ai fini dell' art. 3, Cost. - rispetto al regime applicabile alle altre ipotesi di pensionamento anticipato e, specificamente, al predetto caso di decadenza per assenza ingiustificata, cosicché si è inteso porla a carico esclusivamente di coloro che abbiano compiuto un atto tipico, la domanda di dimissioni, manifestazione sicura ed inequivocabile della volontà di abbandonare il posto, anziché collegare la stessa a comportamenti dai quali solo in via presuntiva e con valutazione rimessa all'amministrazione, possa desumersi l 'intendimento dell' impiegato di sottrarsi ai suoi doveri di ufficio, il collegamento tra volontà di recedere e cessazione del rapporto venendo in tal modo attenuato. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3, Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, come conv. in l. 25 marzo 1983, n. 79). red.: A.M.M. rev.: S.P.

Norme impugnate

  • legge 25 marzo 1983, n. 79
  • art. 10 d.l. 29 gennaio 1983, n. 17

Parametri

Massima n. 21179

  • Pensioni
  • Dipendenti civili dello stato
  • Dipendenti collocati a riposo anticipatamente, a domanda
  • Divieto di cumulo del trattamento di quiescenza con la retribuzione dovuta per lavoro dipendente
  • Lamentata soppressione del diritto alla pensione (quale retribuzone differita) e decurtazione del trattamento pensionistico, senza determinazione di un limite minimo dell'emolumento dell' attivita'esplicata, in relazione al quale tale decurtazione diviene operante
  • Asserita lesione del principio di proporzionalità e adeguatezza della retribuzione
  • Esclusione
  • Non fondatezza della questione.
Leggi la massima
Come la Corte ha già rilevato, il divieto di cumulo di trattamento pensionistico anticipato con redditi di lavoro dipendente, sancito dall'art. 10, ultimo comma, d.l. n. 17 del 1983, e operante solo per i pensionamenti avvenuti dopo la sua entrata in vigore, è diretto a scoraggiare il ricorso ai pensionamenti anticipati a domanda, previsti da una normativa di particolare favore e il detto divieto è determinato da una scelta del lavoratore tra la sospensione del trattamento pensionistico e la rinuncia ad assumere un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. È perciò da escludere che la norma dia luogo a violazione dell'art. 36 Cost.. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'art. 36 Cost. - dell'art. 10, ultimo comma, d.l. 29 gennaio 1983, n. 17, come convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79). - Sulla questione, nello stesso senso, S. n. 576/1989 e O. n. 47/1994. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Norme impugnate

  • legge 25 marzo 1983, n. 79
  • art. 10 d.l. 29 gennaio 1983, n. 17

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), come convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79 e dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1993 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Feliziani Marco, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1994; Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1994 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto in fatto

punto 1
La Corte dei conti, sul ricorso prodotto dal maggiore dell'esercito Mario Feliziani, cessato dal servizio permanente a domanda, avverso il provvedimento di sospensione del trattamento di pensione, disposto dall'amministrazione militare a seguito di comunicazione dell'interessato di svolgere attività lavorativa alle dipendenze di terzi, con ordinanza del 27 ottobre 1993 (R.O. n. 222 del 1994), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 10, ultimo comma, del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), conv., con modif., nella legge 25 marzo 1983, n. 79, nonché dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), nella parte in cui dette norme dispongono il divieto di cumulo di trattamento pensionistico anticipato con redditi di lavoro dipendente. Secondo il Collegio remittente, tale previsione darebbe luogo ad un trattamento differenziato rispetto ai pensionati che svolgono lavoro autonomo che sarebbe irragionevole, in quanto basato su d'una diversificazione di situazioni non rispondente alle finalità della legge, da ricondursi al contenimento del costo del lavoro e all'adozione di misure a favore dell'occupazione. Arbitraria sarebbe, altresì, la differenziazione, operata dalla normativa in questione, tra chi, avendo presentato dichiarazione di dimissioni, e svolgendo attività retribuita alle dipendenze di terzi, si veda opporre il divieto di cumulo, e chi, assentatosi dal servizio oltre il tempo massimo previsto, sia incorso nella decadenza dell'impiego, cui il divieto non si applica. La normativa denunciata violerebbe, inoltre, l'art. 36 della Costituzione, sotto un duplice profilo, e cioè sopprimendo la pensione, che è retribuzione differita, e comportando la decurtazione del trattamento pensionistico senza stabilire il limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata in relazione al quale tale decurtazione diviene operante. Il legislatore non potrebbe, infatti, violare il principio di proporzionalità che sorregge il sistema pensionistico e non tener conto delle contribuzioni dei prestatori di lavoro.

Considerato in diritto

punto 1
La Corte è chiamata a decidere se gli artt. 10, ultimo comma, del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, come convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui dispongono il divieto di cumulo di trattamento pensionistico anticipato con redditi di lavoro dipendente, violino l'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei pensionati che svolgono lavoro autonomo e dei dipendenti che non abbiano presentato la dichiarazione di dimissioni, ma che siano decaduti dall'impiego per essersi arbitrariamente assentati dal servizio oltre il tempo massimo consentito, ai quali non si applica il divieto di cumulo; nonché l'art. 36 della Costituzione, sotto il duplice profilo della soppressione del diritto alla pensione, che è retribuzione differita, e della decurtazione del trattamento pensionistico senza determinazione di un limite minimo dell'emolumento dell'attività esplicata, in relazione al quale tale decurtazione diventa operante.
punto 2
In via preliminare, va dichiarata la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione. Nel giudizio all'esame del collegio remittente non deve, infatti, farsi applicazione della predetta norma, che regola fattispecie diverse (pensioni erogate agli iscritti alle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori delle miniere, cave e torbiere, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali). Manca, pertanto, una delle condizioni per l'ammissibilità della sollevata questione di costituzionalità, quella della rilevanza, facendo difetto il rapporto di pregiudizialità tra giudizio costituzionale e giudizio a quo.
punto 3
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, del d.-l. 29 gennaio 1983, n. 17, come convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, non è fondata. L'art. 10, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione, nel testo risultante dalla legge di conversione 25 marzo 1983, n. 79, stabilisce che nei confronti dei soggetti fruenti di pensionamento anticipato di cui allo stesso articolo - e cioè del personale avente diritto all'indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324/1959 che ha presentato domanda di pensionamento a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso - opera il divieto di cumulo tra pensione liquidata ed eventuale retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. La disposizione in esame, quindi, come emerge in modo univoco dal dato letterale, esclude da siffatto divieto, per un verso, i redditi da lavoro autonomo, per l'altro quelli derivanti da attività lavorativa prestata, anche alle dipendenze di terzi, da coloro che non abbiano presentato formale domanda di pensionamento. La mancata estensione del divieto di cumulo tra pensione e retribuzione ad entrambe le categorie menzionate è oggetto, da parte della Corte dei conti, di dubbio di legittimità costituzionale sotto il profilo di una ingiustificata disparità di trattamento in ambito pensionistico. Osserva la Corte che è del tutto ragionevole la diversità di disciplina in relazione alle differenti situazioni. Diversificate sono anzitutto le posizioni dei pensionati che svolgono lavoro autonomo rispetto a quelli che prestano attività retribuita alle dipendenze di terzi, per la stessa diversità, ripetutamente affermata anche dalla Corte, dei rispettivi rapporti che danno causa al reddito percepito oltre la pensione, e specificamente, quanto al profilo che qui interessa, per la diversità dei relativi sistemi contributivi. E ciò anche a prescindere dalla considerazione, pur di non lieve momento, che lo scopo di disincentivare l'attività lavorativa prestata, successivamente al collocamento a riposo, in posizione subordinata, potrebbe costituire l'espressione di un indirizzo di politica legislativa, inteso a rimuovere ostacoli all'accesso dei giovani ad occasioni lavorative. Tali ostacoli quasi sempre non sono costituiti dall'espletamento di un'attività libero professionale, dato il carattere della relativa prestazione che normalmente implica l'impiego di risorse specifiche al soggetto che la fornisce e, quindi, non attuabile da parte di qualsiasi soggetto.
punto 4
Non ingiustificatamente discriminatoria si appalesa del pari la limitazione del divieto di cumulo tra pensione e retribuzione ai dipendenti collocati anticipatamente in quiescenza a seguito di formale domanda in tal senso, con conseguenziale esclusione dei casi di pensionamento anticipato che trovano origine in cause diverse dalle dimissioni volontarie, e, in particolare, del caso di decadenza per assenza ingiustificata dal servizio. La disciplina di cui all'ultimo comma dell'art. 10 del d.-l. n. 17 del 1983, come convertito dalla legge n. 17/1983, è stata dettata specificamente per i pensionamenti avvenuti a domanda prima del compimento dell'età massima di pensionamento e della maturazione di quaranta anni di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza (primo comma), nonché per quelli derivanti dalla applicazione a domanda dell'art. 42 del d.P.R. 29 dicembre 1973 (quinto comma). Il successivo d.-l. n. 49 del 1986, allo scopo di scoraggiare il ricorso ad ogni forma di pensionamento anticipato e di limitare la spesa in quel settore, ha disposto che i primi quattro commi dell'art. 10 del d.-l. n. 17 del 1983, e cioè le norme restrittive del trattamento economico sotto la specie di una limitazione della indennità integrativa speciale, si applicano a tutti i casi di pensionamento anticipato, a qualunque causa dovuti, con la eccezione di quelli di cessazione dal servizio per morte o per invalidità derivanti o meno da causa di servizio, purché tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Ebbene, proprio il richiamo ai primi quattro commi del citato art. 10 del d.-l. n. 17 del 1983 pone in luce l'intenzione del legislatore di limitare ai soli effetti in quei commi previsti l'assimilazione della ipotesi di pensionamento anticipato derivante da formale domanda a tutte le altre cause di cessazione anticipata dal servizio. Quanto, invece, alla ulteriore limitazione costituita dal divieto di cumulo tra pensione e retribuzione da altro lavoro dipendente, si è inteso porla esclusivamente a carico del personale che abbia compiuto una manifestazione univoca e formale della volontà di rinunciare all'impiego. Tale limitazione ha una sua struttura procedimentale, e la conseguente diversificazione rispetto al regime applicabile alle altre ipotesi di pensionamento anticipato, e specificamente al caso di decadenza per assenza ingiustificata, non si pone, quindi, in contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Si è inteso, invero, riconnettere in tal modo l'effetto di cui è questione ad un atto tipico, la domanda di dimissioni, espressione sicura ed inequivocabile della volontà di abbandonare il posto, anziché collegarlo a comportamenti dai quali solo in via presuntiva e con valutazione rimessa all'amministrazione, possa desumersi l'intendimento dell'impiegato di sottrarsi ai doveri del suo ufficio. Sì che viene ad attenuarsi il collegamento tra volontà di recedere e cessazione del rapporto.
punto 5
Non fondato è, infine, l'altro profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, del d.-l. n. 17 del 1983, come convertito nella legge n. 79 del 1983, concernente un presunto contrasto con l'art. 36 della Costituzione. La Corte non ha condiviso questo dubbio nella sentenza n. 576/1989, confermata poi dalla ordinanza n. 47/1994, nella considerazione che la disposizione di cui all'indicato art. 10 è diretta a scoraggiare il ricorso ai pensionamenti anticipati a domanda, previsti da una normativa di particolare favore, e che il divieto di cumulo da essa istituito, che opera solo per i pensionamenti avvenuti dopo la sua entrata in vigore, è determinato da una scelta del lavoratore tra la sospensione del trattamento pensionistico e la rinuncia ad assumere un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi. Nelle argomentazioni oggi addotte, non si ravvisa alcun valido motivo per discostarsi da tale indirizzo.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17 (Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione), come convertito nella legge 25 marzo 1983, n. 79, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, con la medesima ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1994. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1994. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze