Sez. 3, Sentenza n. 8686 del 15/05/1984 Ud. (dep. 17/10/1984) Rv. 166153 - 01
REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - ERRORE DI FATTO - ESTREMI.*
REATO - CAUSE DI ESCLUSIONE DEL DOLO E DELLA COLPA - ERRORE DI FATTO - ESTREMI.*
L'errore sul fatto può essere invocato per eliminare o modificare l'elemento psichico solo allorquando esso cade su un estremo materiale del reato e consiste in una difettosa percezione della realtà, in guisa che il processo volitivo risulti inficiato da quello conoscitivo, e conseguentemente, l'agente si sia indotto a compiere l'Azione sul presupposto di una situazione non corrispondente a quella effettiva. Qualora, invece, l'errore cada su norme penali - e tali sono per incorporazione anche tutte le norme che determinano il contenuto del comando e del divieto o ne costituiscono il presupposto o la ragion d'essere - l'errore non scrimina per il principio fondamentale dell'inescusabilità dell'ignoranza od erronea applicazione della legge.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 47
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)