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Sez. 3, Sentenza n. 1346 del 11/05/1971 (Rv. 351569 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE PER INVALIDITA TEMPORANEA ASSOLUTA - PERIZIA ESEGUITA NEL PROCESSO PENALE - UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - DISSENSO IN ORDINE ALLA DURATA DELLA DEGENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351569-01

PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - LIQUIDAZIONE PER INVALIDITA TEMPORANEA ASSOLUTA - PERIZIA ESEGUITA NEL PROCESSO PENALE - UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE CIVILE - DISSENSO IN ORDINE ALLA DURATA DELLA DEGENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Il giudice civile, nell'ipotesi in cui per la liquidazione dei danni relativi ad una invalidita temporanea assoluta si avvalga della perizia, eseguita nel processo penale, a preferenza della consulenza tecnica di ufficio, deve specificare le ragioni per cui disattenda le risultanze di tale perizia penale in ordine alla durata della degenza dell'infortunato ed alla relativa incapacita di attendere alle proprie occupazioni.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)