Sez. 3, Sentenza n. 1983 del 26/07/1967 (Rv. 328992 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA - DIRITTO AL PAGAMENTO DELL'INDENNITA - SPETTANZA ALL'ASSICURATO - LIMITI - DICHIARAZIONE DELL'ASSICURATO DI NON VOLER PROFITTARE DEL CONTRATTO - EFFETTI.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA - DIRITTO AL PAGAMENTO DELL'INDENNITA - SPETTANZA ALL'ASSICURATO - LIMITI - DICHIARAZIONE DELL'ASSICURATO DI NON VOLER PROFITTARE DEL CONTRATTO - EFFETTI.*
Nelle assicurazioni per conto altrui o per conto di chi spetta, il diritto al pagamento dell'indennita spetta unicamente all'assicurato a meno che il contraente non agisca in veste di rappresentante o quale cessionario di costui. Dalla decisiva Rilevanza dell'interesse dell'assicurato deriva, inoltre, che, se l'assicurato dichiara di non voler profittare dell'Assicurazione, il contratto si risolve, perche ne viene meno il presupposto. Se tale dichiarazione emerga dopo il verificarsi del sinistro, il contraente potra invocare l'ultimo comma dell'art. 1891 cod.civ.ed ottenere dall'assicuratore il rimborso dei premi pagati.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1891
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)