Sez. 1, Sentenza n. 682 del 03/02/1995 Cc. (dep. 27/03/1995) Rv. 201018 - 01
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione - In genere | Utilizzazione ai fini cautelari nelle indagini preliminari - Ammissibilità - Limiti.
Prove - Mezzi di ricerca della prova - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Utilizzazione - In genere
La rigorosa disciplina predisposta dal legislatore per assicurare la legalità dell'acquisizione e la genuinità ed attendibilità dei dati raccolti attraverso le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, viene in rilievo esclusivamente con riferimento al giudizio finale sulla responsabilità dell'imputato e non trova pertanto applicazione nel procedimento cautelare, in cui a legittimare l'imposizione di una misura che limita la libertà della persona sottoposta ad indagini basta il concorso di gravi indizi, ai sensi dell'art. 273, comma primo, cod. proc. pen.; poiché tali indizi, a differenza di quelli indicati nell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., possono consistere in qualsiasi elemento che, in concreto, risulti fortemente indicativo della probabile colpevolezza di un soggetto in relazione ad una precisa fattispecie criminosa, anche le fonti dalle quali essi provengono possono essere le più svariate e tutte valide, con l'unico limite che non derivino da un'attività compiuta in spregio di specifici divieti normativi, essendo ovvio che l'illiceità del mezzo riverbera i suoi effetti sul risultato, infirmandolo, ancorché utile alla prosecuzione delle indagini; l'unico limite, pertanto, alla utilizzazione degli esiti delle intercettazioni telefoniche nella fase delle indagini preliminari è rappresentato dal dettato dell'art. 266 cod. proc. pen., che, ponendo una regola di portata generale, prevede i casi, tassativamente elencati, in cui le intercettazioni sono consentite.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)