Sez. 1, Sentenza n. 2998 del 27/03/1987 (Rv. 452096 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - IN GENERE - POTERE DELLA AMMINISTRAZIONE DI INTEGRAZIONE O MODIFICAZIONE DEL PREGRESSO ACCERTAMENTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - IPOTESI DI PRECLUSIONE - DEFINIZIONE DELLA PENDENZA TRIBUTARIA A SEGUITO DI ISTANZA DI CONDONO EX D.L. N. 660 DEL 1973.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - IN GENERE - POTERE DELLA AMMINISTRAZIONE DI INTEGRAZIONE O MODIFICAZIONE DEL PREGRESSO ACCERTAMENTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - IPOTESI DI PRECLUSIONE - DEFINIZIONE DELLA PENDENZA TRIBUTARIA A SEGUITO DI ISTANZA DI CONDONO EX D.L. N. 660 DEL 1973.*
In tema d'imposta di ricchezza mobile, il potere dell'amministrazione finanziaria di integrare o modificare il pregresso accertamento, previsto dall'art. 33 del T.U. 29 gennaio 1958 n. 645, può essere esercitato, nell'ipotesi di accertamento, anche se divenuto definitivo per adesione del contribuente o per mancata impugnazione, mentre è precluso quando la definizione sia stata effettuata a seguito di istanza di condono a norma del d.l. 5 novembre 1973 n. 660, il cui art. 11 stabilisce che le definizioni intervenute non possono essere modificate se non per errore materiale o per violazione delle norme del decreto stesso. (V 5645/80, mass n 409494).*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 35, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)