diritto.io

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'

Testo in vigore al

Art. 71-ter Ricorso per cassazione

1. Avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza, il pubblico ministero, l'interessato e, nei casi di cui agli articoli 14-ter e 69, comma 6, l'amministrazione penitenziaria, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. Si applicano le disposizioni del terzo comma dell'articolo 640 del codice di procedura penale. Si applica, altresi', l'ultimo comma dell'articolo 631 del codice di procedura penale.

Art. 71-sexies Inammissibilita'

1. Qualora l'istanza per l'adozione dei provvedimenti indicati nel primo comma dell'articolo 71, appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, ovvero costituisca mera riproposizione di una istanza gia' rigettata, basata sui medesimi elementi, il presidente, sentito il pubblico ministero, emette decreto motivato con il quale dichiara inammissibile l'istanza e dispone non farsi luogo a procedimento di sorveglianza.

2. Il decreto e' comunicato entro cinque giorni all'interessato, il quale ha facolta' di proporre opposizione nel termine di cinque giorni dalla comunicazione stessa facendo richiesta di trattazione.

3. A seguito dell'opposizione, il presidente della sezione da' corso al procedimento di sorveglianza.

Capo III. Esecuzione penale esterna ed assistenza

Art. 72 Uffici locali di esecuzione penale esterna

1. Gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della giustizia e la loro organizzazione e' disciplinata con regolamento adottato dal Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

2. Gli uffici:

  1. a) svolgono, su richiesta dell'autorita' giudiziaria, le inchieste utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza;

  2. b) svolgono le indagini socio-familiari e l'attivita' di osservazione del comportamento per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati;

  3. c) propongono all'autorita' giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all'affidamento in prova e alla detenzione domiciliare;

  4. d) controllano l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscono all'autorita' giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca;

  5. e) su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari, prestano consulenza per favorire il buon esito del trattamento penitenziario;

  6. f) svolgono ogni altra attivita' prescritta dalla legge e dal regolamento.

Art. 73 Cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto

1. Presso la direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena e' istituita la cassa per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto.

2. La cassa ha personalita' giuridica, e' amministrata con le norme della contabilita' di Stato e puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

3. Per il bilancio, l'amministrazione e il servizio della cassa si applicano le norme previste dall'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547.

4. La cassa e' amministrata da un consiglio composto:

  1. 1) dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena, presidente;

  2. 2) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

  3. 3) da un rappresentante del Ministero dell'interno.

5. Le funzioni di segretario sono esercitate dal direttore dell'ufficio della direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, competente per l'assistenza.

6. Nessuna indennita' o retribuzione e' dovuta alle persone suddette.

7. Il patrimonio della cassa e' costituito, oltre che dai lasciti, donazioni o altre contribuzioni, dalle somme costituenti le differenze fra mercede e remunerazione di cui all'articolo 23.

8. I fondi della cassa sono destinati a soccorrere e ad assistere le vittime che a causa del delitto si trovino in condizioni di comprovato bisogno.

Art. 74 Consigli di aiuto sociale

1. Nel capoluogo di ciascun circondario e' costituito un consiglio di aiuto sociale, presieduto dal presidente del tribunale o da un magistrato da lui delegato, e composto dal presidente del tribunale dei minorenni o da un altro magistrato da lui designato, da un magistrato di sorveglianza, da un rappresentante della regione, da un rappresentante della provincia, da un funzionario dell'amministrazione civile dell'interno designato dal prefetto, dal sindaco o da un suo delegato, dal medico provinciale, dal dirigente dell'ufficio provinciale del lavoro, da un delegato dell'ordinario diocesano, dai direttori degli istituti penitenziari del circondario.

2. Ne fanno parte, inoltre, sei componenti nominati dal presidente del tribunale fra i designati da enti pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale.

3. Il consiglio di aiuto sociale ha personalita' giuridica, e' sottoposto alla vigilanza del Ministero di grazia e giustizia e puo' avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

4. I componenti del consiglio di aiuto sociale prestano la loro opera gratuitamente.

5. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, puo' essere disposta la fusione di piu' consigli di aiuto sociale in un unico ente.

6. Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore dell'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria si provvede:

  1. 1) con le assegnazioni della cassa delle ammende di cui all'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

  2. 2) con lo stanziamento annuale previsto dalla legge 23 maggio 1956, n. 491;

  3. 3) NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 2 OTTOBRE 2018, N. 124;

  4. 4) con i fondi ordinari di bilancio;

  5. 5) con gli altri fondi costituenti il patrimonio dell'ente.

7. Alle spese necessarie per lo svolgimento dei compiti del consiglio di aiuto sociale nel settore del soccorso e dell'assistenza alle vittime del delitto si provvede con le assegnazioni della cassa prevista dall'articolo precedente e con i fondi costituiti da lasciti, donazioni o altre contribuzioni ricevuti dall'ente a tale scopo.

8. Il regolamento stabilisce l'organizzazione interna e le modalita' del funzionamento del consiglio di aiuto sociale, che delibera con la presenza di almeno sette componenti.

Art. 75 Attivita' del consiglio di aiuto sociale per l'assistenza penitenziaria e post-penitenziaria

1. Il consiglio di aiuto sociale svolge le seguenti attivita':

  1. 1) cura che siano fatte frequenti visite ai liberandi, al fine di favorire, con opportuni consigli e aiuti, il loro reinserimento nella vita sociale;

  2. 2) cura che siano raccolte tutte le notizie occorrenti per accertare i reali bisogni dei liberandi e studia il modo di provvedervi, secondo le loro attitudini e le condizioni familiari;

  3. 3) assume notizie sulle possibilita' di collocamento al lavoro nel circondario e svolge, anche a mezzo del comitato di cui all'articolo 77, opera diretta ad assicurare una occupazione ai liberati che abbiano o stabiliscano residenza nel circondario stesso;

  4. 4) organizza, anche con il concorso di enti o di privati, corsi
    di addestramento e attivita' lavorative per i liberati che hanno bisogno di integrare la loro preparazione professionale e che non possono immediatamente trovare lavoro; promuove altresi' la frequenza dei liberati ai normali corsi di addestramento e di avviamento professionale predisposti dalle regioni;

  5. 5) cura il mantenimento delle relazioni dei detenuti e degli internati con le loro famiglie;

  6. 6) segnala alle autorita' e agli enti competenti i bisogni delle famiglie dei detenuti e degli internati, che rendono necessari speciali interventi;

  7. 7) concede sussidi in denaro o in natura;

  8. 8) collabora con i competenti organi per il coordinamento dell'attivita' assistenziale degli enti e delle associazioni pubbliche e private nonche' delle persone che svolgono opera di assistenza e beneficenza diretta ad assicurare il piu' efficace e appropriato intervento in favore dei liberati e dei familiari dei detenuti e degli internati.

Art. 76 Attivita' del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l'assistenza alle vittime del delitto

1. Il consiglio di aiuto sociale presta soccorso, con la concessione di sussidi in natura o in denaro, alle vittime del delitto e provvede all'assistenza in favore dei minorenni orfani a causa del delitto.

Art. 77 Comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale

1. Al fine di favorire l'avviamento al lavoro dei dimessi dagli istituiti di prevenzione e di pena, presso ogni consiglio di aiuto sociale, ovvero presso l'ente di cui al quarto comma dell'articolo 74, e' istituito il comitato per l'occupazione degli assistiti dal consiglio di aiuto sociale.

2. Di tale comitato, presieduto dal presidente del consiglio di aiuto sociale o da un magistrato da lui delegato, fanno parte quattro rappresentanti rispettivamente dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e dell'artigianato locale, designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, tre rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei prestatori d'opera, designati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative sul piano nazionale, un rappresentante dei coltivatori diretti, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, un impiegato della carriera direttiva dell'amministrazione penitenziaria e un assistente sociale del centro di servizio sociale di cui all'articolo 72.

3. I componenti del comitato sono nominati dal presidente del consiglio di aiuto sociale.

4. Il comitato delibera con la presenza di almeno cinque componenti.

Art. 78 Assistenti volontari

1. L'amministrazione penitenziaria puo', su proposta del magistrato di sorveglianza, autorizzare persone idonee all'assistenza e all'educazione a frequentare gli istituti penitenziari allo scopo di partecipare all'opera rivolta al sostegno morale dei detenuti e degli internati, e al futuro reinserimento nella vita sociale.

2. Gli assistenti volontari possono cooperare nelle attivita' culturali e ricreative dell'istituto sotto la guida del direttore, il quale ne coordina l'azione con quella di tutto il personale addetto al trattamento.

3. L'attivita' prevista nei commi precedenti non puo' essere retribuita.

4. Gli assistenti volontari possono collaborare coi centri di servizio sociale per l'affidamento in prova, per il regime di semiliberta' e per l'assistenza ai dimessi e alle loro famiglie.

Capo IV. Disposizioni finali e transitorie

Art. 79 Minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali. Magistratura di sorveglianza

1. Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sara' provveduto con apposita legge.

2. Nei confronti dei minori di cui al comma precedente e dei soggetti maggiorenni che commisero il reato quando erano minori degli anni diciotto, le funzioni della sezione di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza sono esercitate, rispettivamente, dal tribunale per i minorenni e dal giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni.

3. Al giudice di sorveglianza per i minorenni non si applica l'ultimo comma dell'articolo 68.

Art. 80 Personale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena

1. Presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti, oltre al personale previsto dalle leggi vigenti, operano gli educatori per adulti e gli assistenti sociali dipendenti dai centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72.

2. L'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi, per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, di personale incaricato giornaliero, entro limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero del tesoro.

3. Al personale incaricato giornaliero e' attribuito lo stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per il corrispondente personale incaricato.

4. Per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi di professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonche' di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate.

5. Il servizio infermieristico degli istituti penitenziari previsti dall'art. 59, e' assicurato mediante operai specializzati con la qualifica di infermieri.

6. A tal fine la dotazione organica degli operai dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 275, emanato a norma dell'articolo 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e' incrementata di 800 unita' riservate alla suddetta categoria. Tali unita' sono attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati e di 160 ai capi operai.

7. Le modalita' relative all'assunzione di detto personale saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.

Art. 81 Attribuzioni degli assistenti sociali

1. Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, anche nell'ambito dei centri di servizio sociale previsti dall'articolo 72 della presente legge.

2. Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attivita' indicate nell'articolo 72 della presente legge nell'ambito dei centri di servizio sociale. Essi espletano compiti di vigilanza e di assistenza nei confronti dei sottoposti a misure alternative alla detenzione nonche' compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla liberta' vigilata; partecipano, inoltre, alle attivita' di assistenza ai dimessi.

Art. 82 Attribuzioni degli educatori

1. Gli educatori partecipano all'attivita' di gruppo per l'osservazione scientifica della personalita' dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attivita' concernenti la rieducazione.

2. Essi svolgono, quando sia consentito, attivita' educative anche nei confronti degli imputati.

3. Collaborano, inoltre, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali.

Art. 83 Ruoli organici del personale di servizio sociale e degli educatori

1. La tabella dell'organico del personale della carriera direttiva di servizio sociale, annessa alla legge 16 luglio 1962, n. 1085, e' sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

2. Sono istituiti i ruoli organici delle carriere di concetto degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

3. Le dotazioni organiche dei ruoli, di cui al precedente comma, sono stabilite rispettivamente dalle tabelle C e D allegate alla presente legge.

4. Al personale delle carriere suddette si applicano le disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, nonche', in quanto compatibili, quelle di cui al regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, e successive modificazioni; lo stesso personale dipende direttamente dall'amministrazione penitenziaria e dai suoi organi periferici.

5. Gli impiegati della carriera direttiva di servizio sociale che al 1 luglio 1970 rivestivano la qualifica di direttore, al conseguimento dell'anzianita' di cui al primo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono esonerati, per la nomina alla qualifica di primo dirigente, dalla partecipazione al corso previsto dagli articoli 22 e 23 del decreto stesso.

6. La nomina e' effettuata, nei limiti dei posti disponibili, con decreto del Ministro, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione sulla base dei rapporti informativi e dei giudizi complessivi conseguiti dagli interessati.

Art. 84 Concorso per esame speciale per l'accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per la grazia e giustizia indira' un concorso, per esame speciale, di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, istituito dal precedente articolo, nel limite del cinquanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso.

2. Entro trenta mesi dall'entrata in vigore della presente legge sara' indetto un concorso pubblico di accesso al ruolo della carriera di concetto degli assistenti sociali per adulti, nel limite del residuo cinquanta per cento della complessiva dotazione organica del ruolo stesso. A tale concorso sono ammessi anche gli assistenti sociali immessi nel ruolo del servizio sociale per i minorenni per effetto del concorso a 160 posti di assistente sociale, di cui al decreto ministeriale 21 giugno 1971.

3. Il concorso previsto al primo comma e' riservato, indipendentemente dai limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso agli impieghi dello Stato, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, svolgano attivita' retribuita di assistente sociale presso gli istituti di prevenzione e di pena per adulti e siano forniti di diploma di istituto di istruzione di secondo grado nonche' di certificato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola biennale o triennale di servizio sociale.

4. Il concorso consiste in una prova orale avente per oggetto le seguenti materie:

  1. 1) teoria e pratica del servizio sociale;

  2. 2) psicologia;

  3. 3) nozioni di diritto e procedura penale;

  4. 4) regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

5. La commissione esaminatrice e' presieduta dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena o dal magistrato che ne fa le veci ed e' composta dai seguenti membri:

  1. 1) un magistrato di corte d'appello addetto alla direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena;

  2. 2) un docente universitario in neuropsichiatria o in psicologia o in criminologia o in antropologia criminale;

  3. 3) un ispettore generale dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

  4. 4) un docente di materie di servizio sociale.

6. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato del ruolo amministrativo della carriera direttiva della detta amministrazione con qualifica non inferiore a direttore alla seconda classe di stipendio (ex coefficiente 257).

7. La prova si considera superata dai candidati che hanno riportato un punteggio non inferiore a sei decimi.

8. I vincitori del concorso sono nominati:

  1. a) alla prima classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato servizio continuativo ai sensi del terzo comma del presente articolo per almeno due anni;

  2. b) alla seconda classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno quattro anni;

  3. c) alla terza classe di stipendio della qualifica di assistente sociale se abbiano prestato tale servizio per almeno otto anni.

9. Nei confronti di coloro che sono inquadrati nella prima o nella seconda classe di stipendio, ai sensi del comma precedente, gli anni di servizio di assistente sociale prestato in modo continuativo, ai sensi del terzo comma del presente articolo, oltre i limiti rispettivi di due e quattro anni sono computati ai fini dell'inquadramento nella classe di stipendio immediata mente superiore.

10. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina i vincitori del concorso hanno facolta' di chiedere il riscatto degli anni di servizio prestato ai sensi del terzo comma del presente articolo, ai fini del trattamento di quiescenza e della indennita' di buonuscita.

Art. 86 Personale per gli uffici di sorveglianza

1. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' determinato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il contingente dai magistrati e del personale di cui all'articolo 68 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.

Art. 87 Norme di esecuzione

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sara' emanato il regolamento di esecuzione. Per quanto concerne la materia della istruzione negli istituti di prevenzione e di pena il regolamento di esecuzione sara' emanato di concerto anche con il Ministro per la pubblica istruzione.

2. Fino all'emanazione del suddetto regolamento restano applicabili, in quanto non incompatibili con le norme della presente legge, le disposizioni del regolamento vigente.

3. Entro il termine indicato nel primo comma dovranno essere emanate le norme che disciplinano lo ingresso in carriera del personale di concetto dei ruoli degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti.

4. Le disposizioni concernenti l'affidamento al servizio sociale e il regime di semiliberta' entreranno in vigore un anno dopo la pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 88 Attuazione dei ruoli del personale

1. L'istituzione del ruolo organico del personale di concetto di servizio sociale per adulti, l'ampliamento del ruolo organico del personale direttivo di servizio sociale, l'istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti e l'ampliamento del ruolo degli operai specializzati addetti agli ospedali psichiatrici e alle case di cura e di custodia, previsti dalla presente legge, saranno attuati entro un periodo di sette anni.