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Sez. L, Sentenza n. 6165 del 17/03/2026 (Rv. 678639-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Condizioni psichiche del lavoratore - Pericolo per la sicurezza o incolumità dello stesso o degli altri dipendenti - Obbligo di adozione di misure cautelari - Fondamento e contenuto.
Stato
decisa il 2026-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678639-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

Nel pubblico impiego contrattualizzato, in presenza di comportamenti del lavoratore che denotano condizioni psichiche tali da comportare pericolo per la sicurezza o l'incolumità dell'interessato o degli altri dipendenti, l'esigenza di assicurare la tutela della salute nei luoghi di lavoro crea per l'Amministrazione - in forza dei poteri-doveri datoriali ex art. 2087 c.c. e della normativa di prevenzione ex art. 15 del d.lgs. 81 del 2008 - l'obbligo (e non la mera facoltà) di dare corso agli accertamenti sanitari ex artt. 55-octies del d. lgs. n. 165 del 2001 e 2, comma 12, della l. n. 335 del 1995; di adottare le necessarie misure cautelari, tra cui l'eventuale sospensione del dipendente dal servizio in attesa degli esiti delle verifiche (con trattamento economico secondo il regime della malattia); infine, di risolvere il rapporto per causa oggettiva in caso di accertata, permanente e totale inidoneità psicofisica.

Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 15, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55 octies CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 2 com. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)